Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( legge finanziaria per il 2003 ) - Disposizioni riguardanti gli invalidi civili
Circolare INPS n. 64 del 27.03.2003
SOMMARIO: Si illustrano le disposizioni contenute nella legge finanziaria relativamente agli invalidi civili: art. 39, commi 5 ,6 e 8 ; art. 40, commi 1 e 4; art. 80, comma 17
La legge finanziaria contiene disposizioni particolari relative agli invalidi civili.
Talune disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2004, altre dall’anno 2003.
L’art. 39, comma 5, chiarisce che “ il comma 2 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002 ) si interpreta nel senso che l’incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.”
Come noto, la norma citata estende agli invalidi civili, ai sordomuti, nonché ai ciechi civili, in possesso dei requisiti reddituali previsti dal comma 5 dello stesso art. 38, l’incremento dei trattamenti pensionistici stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2002 fino a garantire un reddito pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilità.
L’interpretazione fornita conferma il criterio seguito dall’Istituto nell’attribuzione dell’aumento ai ciechi civili, titolari della pensione prevista dalla specifica normativa.
Lo stesso art. 39, comma 6, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità speciale istituita dall’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, è aumentata dell’importo di 41 euro mensili.
Il comma 8, infine, precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’aumento annuale in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente, si applica sia al limite di reddito annuo, sia all’importo pensionistico maggiorato pari a 516,46 euro mensili.
L’ art. 40, comma 1, prevede che gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
Il comma 4 dello stesso articolo dispone che l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dalla citata legge 382/1970 e l’indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti, istituita dallo articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al comma 1.
L’ art. 80, comma 17, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1998, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’ articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell’ importo di 41 euro per dodici mensilità.
Le modifiche delle procedure di gestione delle pensioni per l’applicazione del comma 4 dell’art. 40 sono in fase di completamento, mentre gli aumenti previsti dall’art. 39, comma 7, e dall’art. 80, comma 17, sono stati posti in pagamento in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2003 (v. circolare n. 180 del 12/12/2002 ).
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