Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003. Assegno sociale erogato a ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di Enti pubblici
Circolare INPS n. 65 del 27.03.2003
SOMMARIO: Modalità relative alla riduzione dell’assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con rette a carico di enti pubblici. Art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Il contenuto del decreto.
L’art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha previsto, con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, la corresponsione dell’assegno sociale.
Il successivo comma 7 del medesimo articolo ha inoltre previsto che venissero determinati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno, gli obblighi di comunicazione dell’interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, nonché la misura della riduzione dell’assegno, fino ad un massimo del 50%, nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di Enti pubblici.
Il decreto previsto dal comma 7 dell’art. 3 della legge 335/95, è stato emanato in data 13 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2003.
L’articolo 1 del decreto stabilisce che il titolare di assegno sociale nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale in misura ridotta del 50%.
Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:
- in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno sociale;
- in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Il comma 2 del decreto stabilisce che al fine della corresponsione dell’assegno sociale nella misura di cui al precedente articolo 1, l’interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
2. Aspetti operativi.
Come è noto, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, gli assegni sociali erogati a titolari ricoverati con retta a carico di enti pubblici sono stati corrisposti nella misura ridotta del 50%.
Tale misura resta confermata per i casi di retta a totale carico di Enti pubblici, mentre in caso di concorso dell’interessato o dei familiari nel pagamento della retta dovrà essere prodotta documentazione, rilasciata dall’istituto o dalla comunità, attestante il periodo e l’entità dell’importo corrisposto mensilmente.
Qualora la retta a carico dell’interessato o dei familiari sia inferiore al 50% dell’ammontare dell’assegno sociale, l’assegno stesso spetta nella misura ridotta del 25%; qualora la retta corrisposta sia pari o superiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo spetta per intero. Per tali situazioni le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione dell’assegno sociale.
3. Aggiornamento delle procedure.
Sono già in fase di avanzata predisposizione le procedure inerenti l’attuazione delle disposizioni sopra riportate, che saranno rilasciate con messaggio a parte.
Ad ogni Sede sarà inoltre fornito l’elenco delle prestazioni per le quali dal 1996 in poi risultano memorizzati periodi di ricovero.
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