Circolare INPS n. 66 del 27.03.2003

Perizie mediche per conto di Organismi esteri. Rimborso spese per gli accertamenti sanitari svolti
Circolare INPS n. 66 del 27.03.2003

SOMMARIO: Effettuazione da parte dell’Istituto di accertamenti sanitari concernenti residenti in Italia aventi diritto a prestazioni a carico di Istituzioni austriache e lussemburghesi in caso di perdita dell’autosufficienza. Norme che regolano il rimborso degli accertamenti sanitari effettuati dall’INPS per conto di Enti o Istituzioni estere. Accordo di rinuncia ai rimborsi delle spese sostenute stipulato con la Francia

I. AUSTRIA
L’Austria, a seguito di sentenza della Corte Europea di Giustizia nella causa C 215/99, Jauch, è tenuta a corrispondere l’assegno di assistenza, previsto dalla Legge Federale austriaca sugli assegni di assistenza (BPGG), anche agli aventi diritto residenti all’estero.
Conseguentemente, la Confederazione delle Istituzioni di sicurezza sociale austriache ha chiesto una forma di collaborazione per effettuare i necessari accertamenti sanitari nei confronti dei soggetti beneficiari residenti in Italia.
La Confederazione, pur non disponendo di dati statistici al riguardo, ritiene che debba trattarsi di pochi casi all’anno.
Nel corso di successivi contatti con i rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Organismo austriaco è stato concordato di affidare le perizie mediche alle strutture periferiche di questo Istituto.
Al riguardo dovranno essere adottate le seguenti linee procedurali:
- Le visite – che saranno rimborsate dall’Organismo austriaco - dovranno essere effettuate dalla sede INPS competente territorialmente in relazione alla residenza dell’interessato, anche se non è assicurato presso l’Istituto.
- L’Organismo austriaco invierà, comunque, le proprie richieste alla Sede di Bolzano, competente per la quasi generalità dei casi.
- Qualora la domanda risulti di competenza di altra struttura, la Sede di Bolzano provvederà ad inoltrarla alla Sede di residenza, fornendo, caso per caso, copia dell’apposito questionario austriaco debitamente tradotto in italiano, che ad ogni buon conto si trasmette in allegato.
- La sede competente provvederà ad effettuare la visita richiesta e a trasmettere il fascicolo alla sede di Bolzano che curerà il collegamento con l’Organismo austriaco.

II. LUSSEMBURGO
Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore nel Gran Ducato del Lussemburgo l’assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza di cui beneficiano, a prescindere dalla residenza, tutti gli iscritti all’assicurazione malattia lussemburghese.
Le Autorità competenti di tale Paese, nell’ambito di un più vasta iniziativa nei confronti di tutti gli Stati della UE, hanno richiesto la collaborazione dell’Italia perché vengano effettuate, ai residenti in Italia, le visite mediche necessarie per l’accertamento dell’autonomia funzionale dei soggetti interessati.
Analogamente a quanto previsto per l’Austria, tenuto conto del numero limitato dei casi in questione, si è concordato con il Ministero della Salute di affidare le perizie mediche alle strutture periferiche dell’INPS, che cureranno anche il collegamento con l’Istituzione lussemburghese competente.
Le perizie mediche in argomento, che saranno rimborsate dal Lussemburgo con le modalità in uso per gli accertamenti sanitari espletati per conto delle Istituzioni estere, dovranno essere effettuate dalla Sede INPS competente per territorio, in base alla residenza dell’interessato, anche se il soggetto non risulti assicurato presso l’Istituto.
I sanitari incaricati degli accertamenti sanitari dovranno compilare il referto medico e il questionario di valutazione sull’autonomia funzionale predisposto dal Lussemburgo, di cui si allega ad ogni buon fine la relativa traduzione in italiano, tenendo conto delle raccomandazioni stilate per le visite da effettuare al di fuori del Lussemburgo, parimenti allegate .

III. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI
Per le particolari attività di accertamento sanitario o medico legale svolte su assicurati ai sensi della normativa comunitaria o su cittadini residenti in Italia a richiesta e per conto di Enti od Istituzioni estere, l'INPS ha diritto dagli stessi Organismi a rimborsi per gli accertamenti sanitari svolti secondo i criteri generali di cui alla circolare n. 1032 Prs. - n. 269 Rg./226 del 13 dicembre 1973 e secondo i tariffari già previsti con circolare n. 79 del 28 marzo 1990, aggiornati con circolare n. 180 del 28 settembre 1999 ai sensi del D.M. Sanità del 22 luglio 1996 ed eventuali aggiornamenti connessi a delibere regionali.
Ai medici che eseguono gli accertamenti medico-legali o che svolgono le relative indagini specialistiche, per ciò che concerne gli aspetti fiscali e i rimborsi, sono per analogia applicabili in tale ambito gli ulteriori contenuti della circolare n. 232 del 22 novembre 1996.
Infine, si richiama ad ogni buon conto il messaggio allegato n. 184 del 17.08.2000 relativo all’accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per accertamenti sanitari stipulato tra le Autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica francese in data 28 giugno 2000.

Allegati in formato .pdf dal sito INPS

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4

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