Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche alla precedente disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 67 del 24.05.2005
SOMMARIO: Sintesi delle principali innovazioni introdotte sulla materia dalle disposizioni della legge finanziaria per l’anno 2005
Premessa.
La legge finanziaria per l’anno 2005, con le disposizioni di cui al comma 151 (allegato 1) dell’unico articolo di cui è composta, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina riguardante i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
Le principali innovazioni concernono il finanziamento dei Fondi introdotti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, i termini per comunicare le adesioni e l’impianto che sottende alla funzionalità dei Fondi stessi.
Con la presente circolare, si illustrano i contenuti di maggiore interesse.
1. Finanziamento.
I Fondi, come noto, sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
Fonte del finanziamento è il contributo, previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
Al riguardo, si fa presente la recente legge finanziaria ha modificato la precedente previsione legislativa disponendo che, dall’anno in corso, l’Istituto, mediante acconti bimestrali, trasferisca ai Fondi l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.
Appare utile ribadire, visto l’impianto della norma, che la disposizione non trova applicazione relativamente ai datori di lavoro e/o lavoratori esclusi dalla predetta contribuzione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (1).
Si ricorda, inoltre, che non potranno essere devolute ai Fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978.
2. Adesioni, revoche e relative modalità di comunicazione.
La nuova formulazione della norma fissa al 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo, il termine per esprimere l’adesione, in precedenza stabilito al 30 giugno.
Poiché, come noto, l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dall’azienda direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva DM10/2, ne consegue che, dall’anno in corso, le nuove adesioni dovranno essere comunicate con una delle denunce contributive DM10/2 relative ai periodi fino ad “ottobre” (2).
Si precisa, altresì, che le adesioni che interverranno entro il 31 ottobre 2005, produrranno effetti riguardo all'anno 2006, giacché per il corrente anno il termine di adesione era già fissato al 30 giugno 2004 (3).
Il novellato terzo comma dell’articolo 118 della legge n. 388/2000, non fissa un termine per la comunicazione delle disdette.
Ai fini dell’ottimizzazione delle connesse attività gestionali, si ritiene che anche per le revoche devono intendersi operanti gli stessi criteri temporali validi per le adesioni.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche, rimane confermata la prassi in uso (4).
3. Attività dell’Istituto.
Le modifiche apportate dalla legge finanziaria incidono anche sull’attività dell’Istituto che, dall’anno in corso, dovrà comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione del gettito della contribuzione a questi ultimi spettante, nonché quella relativa al contributo, versato dai datori di lavoro non aderenti, da destinare al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE) (5).
I criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni menzionate e di altre informazioni utili ai fini del monitoraggio del sistema della formazione continua saranno definiti con successivo e specifico protocollo di intesa con il ministero del Welfare.
4. Modalità operative.
Ai fini della compilazione del DM10/2, rimangono confermate le consuete modalità.
5. Istruzioni contabili.
Come sopra specificato, il comma 151 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto che deve essere trasferito, per il finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali, l’intero contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 (pari allo 0,30%) dovuto dalle aziende che hanno aderito ai suddetti Fondi.
Ciò premesso, per una maggiore comprensione delle conseguenti variazioni da apportare, a partire dal 2005, al piano dei conti per la rilevazione del suddetto contributo da destinare ai Fondi vigenti nell’anno 2004 e ai due nuovi Fondi interprofessionali autorizzati dal 2005, come da messaggio n. 005684 del 1° marzo 2004, nonché per la rilevazione dello stesso contributo dovuto dalle aziende non aderenti da destinare al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo gestiti dallo Stato, si ritiene utile specificare quanto segue.
5.1. Contributo da destinare ai Fondi già esistenti nel 2004.
Con il messaggio n. 010871 del 14 aprile 2004 sono stati istituiti, nell’ambito della contabilità separata “GTU”, e a completamento della circolare n. 60 del 6 aprile 2004, i conti per rilevare il gettito contributivo di spettanza dei Fondi interessati nella misura di un terzo dell’aliquota complessiva dello 0,30% dovuta dai datori di lavoro ad essi aderenti.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla già citata legge n. 311/2004, a partire dall’esercizio 2005, i conti da GTU 21/110 a GTU 21/117 (contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi) e da GTU 21/120 a GTU 21/127 (contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V), ai quali viene opportunamente adeguata la denominazione, devono rilevare esclusivamente il contributo nella misura di un terzo dello 0,30% di competenza del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004
I conti da GTU 21/170 a GTU 21/177 (contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi) e da GTU 21/180 a GTU 21/187 (contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V), ai quali viene variata la denominazione, devono rilevare l’intero gettito contributivo dello 0,30% di competenza “anno in corso”.
Vengono istituiti i conti da GTU 21/130 a GTU 21/137 (contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi) e da GTU 21/140 a GTU 21/147 (contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V) ai quali va imputato l’intero gettito contributivo dello 0,30% di competenza “anni precedenti”. Detti conti devono essere movimentati, ovviamente, a decorrere dall’esercizio 2006.
5.2. Contributo da destinare ai nuovi Fondi interprofessionali.
Per i due nuovi Fondi interprofessionali autorizzati a partire dall’anno 2005 - Fondo per i dirigenti PMI (FONDO DIRIGENTI PMI) e Fondo per gli Studi professionali ed aziende ad essi collegate (FONDOPROFESSIONI) – sono stati istituiti , rispettivamente, i seguenti conti ai quali va imputato, naturalmente, l’intero gettito contributivo dello 0,30%:
- GTU 21/138 e GTU 21/139 (contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi) di competenza “anni precedenti”;
- GTU 21/148 e GTU 21/149 (contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V) di competenza “anni precedenti”;
- GTU 21/168 e GTU 21/169 (contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi) di competenza “anno in corso”;
- GTU 21/188 e GTU 21/189 (contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V) di competenza “anno in corso”.
I conti GTU 21/138, GTU 21/139, GTU 21/148 e GTU 21/149 devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2006.
5.3. Contributo da destinare al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo gestiti dallo Stato.
Il contributo dovuto dalle aziende non aderenti ai Fondi interprofessionali, da destinare ai Fondi in epigrafe gestiti dallo Stato, continua ad essere rilevato ai conti già istituiti con il citato messaggio n. 010871 del 14 aprile 2004 e precisamente ai conti GTU 21/119 (competenza “anni precedenti”) e GTU 21/179 (competenza “anno in corso”) per la misura di un terzo dell’aliquota complessiva dello 0,30%, e ai conti GTU 21/118 (competenza “anni precedenti”) e GTU 21/178 (competenza “anno in corso”), che variano la denominazione, per la restante misura dei due terzi.
Si fa presente, inoltre, che al conto GTU 21/118 continua ad essere imputato anche l’ammontare dei due terzi dovuto dalle aziende aderenti ai Fondi interprofessionali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004.
Infine, si rammenta che, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, per la movimentabilità dei conti riportati al presente punto ed ai precedenti punti 5.1. e 5.2., nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.
I rapporti finanziari con gli Enti destinatari del contributo di che trattasi sono definiti dalla Direzione Generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati sia i conti ai quali viene variata la denominazione che quelli di nuova istituzione.
________________________
(1) A titolo esemplificativo: soci di cooperative ex DPR n. 602/1970, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli, lavoratori interinali, lavoratori somministrati, ecc….
(2) Con scadenza per l’invio telematico della relativa denuncia contributiva entro il 30 novembre 2005.
(3) Con scadenza per l’invio telematico della relativa denuncia contributiva entro il 31 luglio 2004.
(4) Cfr. circolari n. 71 del 2 aprile 2003 e n. 60 del 6 aprile 2004, e messaggi n. 61 del 19 maggio 2003 e n. 5684 del 1 marzo 2004.
(5) Istituito in base alla previsione di cui articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Allegato 1
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004- S. O. n. 192
Vedi comma 151 dell'art 1 nella Raccolta
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi