Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 70 del 31.03.2003
SOMMARIO: Provvedimento della Banca d’Italia del 7 marzo 2003. Variazione del tasso di riferimento al 2,50% con decorrenza dal 12 marzo 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2003 è stato pubblicato il provvedimento del 7 marzo 2003 con il quale la Banca d’Italia, visto l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 6 marzo 2003, ha fissato nella misura del 2,50%, a decorrere dal 12 marzo 2003, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari all’ 8,50 % a decorrere dalla medesima data del 12 marzo 2003.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 12 marzo 2003, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,50 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,50 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2003.
3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al TUR (2,50%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, pari all’ 8% annuo, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b)
- per le inadempienze sorte dal 1.10.2000 previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempreché il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi pari all' 8% annuo;
- per le procedure concorsuali dovranno essere applicati i criteri contenuti nel punto 5 della circolare n. 88/2002
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