Qualificazione dei rapporti di lavoro - Regime sanzionatorio - Nuove linee interpretative
Circolare INPS n. 74 del 10.04.2003
SOMMARIO: Applicazione, ai fini sanzionatori, dell’art.116, comma 8, lett.a) ai casi di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, Decorrenza delle nuove linee interpretative. Modalità operative
Con circolare n.110 del 23.5.2001, uniformandosi alle linee indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n.12 del 22 gennaio 2001, si è disposto, al p.1.2, che la simulazione del rapporto di lavoro subordinato rientrava, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, nell’ambito dell’evasione contributiva, con conseguente applicazione dell’art.116, comma 8, lett.b) della legge 388/2000.
Su tali indirizzi, peraltro, sono sorte numerose problematiche, sia da parte delle Sedi sulla concreta applicazione della norma, sia da parte delle aziende che hanno contestato la configurazione di evasione contributiva in sede amministrativa e giudiziaria.
Tale situazione, che sta incidendo sull’operatività delle strutture periferiche e sui livelli del contenzioso, con negativi riflessi sui tempi di recupero dei contributi accertati, ha indotto questo Istituto a una riconsiderazione delle disposizioni date, che tenesse conto dell’impianto complessivo del sistema sanzionatorio, fornendo una interpretazione ritenuta più aderente allo spirito e alla lettera della normativa introdotta dal citato art.116.
E’ da notare, infatti, che lo spirito che ha indotto il legislatore a modificare l’intero sistema sanzionatorio sia stato quello di accentuare l’effetto punitivo a fenomeni a maggiore pericolosità sociale, avendo a riferimento la classica evasione contributiva, quale l’utilizzo di lavoratori in nero o l’erogazione di emolumenti non assoggettati a prelievo.
Tale finalità si riscontra anche da un esame letterale della norma che, nel definire gli ambiti entro i quali può configurarsi il concetto di evasione, introduce, quale elemento di novità rispetto alla normativa precedente, il concetto di intenzionalità.
In tale quadro è fuor di dubbio che nella simulazione del rapporto, venendo effettuate una serie di denunce e registrazioni obbligatorie delle quali l’Istituto, non solo ne è a conoscenza, o può venirvi a conoscenza in sede di accertamento ispettivo, ma è l’Organo che autorizza l’iscrizione e conseguentemente chiede il pagamento dei contributi, può mancare del tutto l’intenzionalità, né questa può essere provata in modo certo e inequivocabile.
Le forme contrattuali oggi esistenti, e quelle che a breve saranno regolamentate a seguito della recente riforma del mercato del lavoro, consentono l’instaurarsi, nel rispetto delle forme e con i vincoli previsti, o che saranno previsti, di rapporti di lavoro che, sulla base della volontà delle parti e delle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, entrambe esplicitate nel contratto, possono assumere caratteristiche diverse da quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato.
E’ solo il concreto atteggiarsi della prestazione, spesso indipendente dalla volontà delle parti, o quanto meno da quella espressa all’origine, che può far propendere per una accentuazione del vincolo della subordinazione e quindi indurre gli organi di vigilanza alla trasformazione del rapporto.
Da quanto esposto si ritiene che in tutti i casi si proceda, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla trasformazione del rapporto di lavoro, non possa configurarsi la fattispecie dell’evasione, e, conseguentemente, per la determinazione delle sanzioni, deve farsi riferimento alla lett.a) del comma 8 del già citato art.116, secondo le misure e nei limiti indicati nella parte prima, p.1.1 della circolare n.110/2001.
Quanto alla decorrenza delle nuove linee interpretative, queste vanno applicate, secondo quanto previsto al p.1.8 della circolare sopra citata, a tutti i crediti accertati a far tempo dal 1° ottobre 2000, indipendentemente dal periodo cui si riferisce l’inadempienza, mentre le situazioni accertate in epoca anteriore, e che risultavano ancora in essere al 30 settembre 2000, rientrano nella legge 662/1996, con la relativa maturazione, da parte delle aziende, del particolare credito contributivo usufruibile secondo le modalità indicate al p.1.9 della stessa circolare n.110.
Per quanto riguarda invece le situazioni accertate dal 1° ottobre 2000 e fino alla data di emanazione della presente circolare, le Sedi provvederanno al ricalcalo delle sanzioni, procedendo anche, nei casi di chiusura della pratica per avvenuto integrale pagamento, al rimborso delle maggiori somme versate.
Relativamente, infine, agli aspetti operativi , l’attuazione del nuovo indirizzo richiede la modifica dei modelli utilizzati per produrre il calcolo automatizzato delle somme accessorie.
Di conseguenza, qualora il disconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dipenda dalla conclusione delle indagini ispettive, dalla decisione di un ricorso amministrato o da una sentenza, dovrà essere redatto un apposito modello DM10-2-89-V contenente le retribuzioni ed i relativi contributi dei lavoratori interessati al disconoscimento del suddetto rapporto.
Tale modello, per la cui compilazione dovranno essere seguite le modalità finora in uso, dovrà recare nella casella “cod.prov.” il valore “4”, se derivante da indagine ispettiva, ed il valore “5”, se redatto in fase amministrativa.
I programmi di calcolo saranno opportunamente modificati per consentire l’addebito delle somme aggiuntive nella misura prevista dall’art.116 C.8 lett.a) della legge 388/2000.
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