Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2003
Circolare INPS n. 77 del 11.04.2003
SOMMARIO: 1.Aumento dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2003; 2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, 8riduzione degli oneri sociali; 3 .Contributi INAIL 2003; 4. Agevolazioni per zone tariffarie decorrere dal 1 gennaio 2003; 5. Tabelle
1. Aumento dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003.
Per tutte le aziende agricole il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede, in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri settori produttivi.
Pertanto, anche per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per l’anno 2003, è aumentata dello 0,20%.
Considerato che a partire dal 1° gennaio 2002 per i concessionari è stata già raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico, dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’ art. 3, comma 1, del D.lgs. citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del concedente.
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 | ||
Datore di lavoro | Lavoratore | Totale |
17,55% ( esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,54% | 26,09% |
2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo, continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, legge finanziaria per il 2001 (cfr. circolare n° 95 del 26 aprile 2001).
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2003 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti | |
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
3) Contributi INAIL.
Anche per il 2003, sono confermati gli aumenti previsti per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, in base a quanto disposto dal D.lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, art. 28 comma 3 e sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
4) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1° gennaio 2003.
In applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000, avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate (cfr. circolare n° 56 del 9 marzo 2001), le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2003, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del concedente, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate, oggetto del riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del concedente, avviene nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
5) Tabelle.
Sono riportati, in allegato alla presente circolare, le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria.
Allegato N.1 [file in formato .pdf dal sito INPS]
Allegato N.2 [file in formato .pdf dal sito INPS]
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