Circolare INPS n. 8 del 19.01.2009

Art.6-ter del decreto -legge 31 dicembre 2007 n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n.31. Regolarizzazione e versamenti per i soggetti colpiti dal sisma del 2002 in Molise e Foggia operanti nei territori del “cratere”
Circolare INPS n. 8 del 19.01.2009

SOMMARIO: Precisazioni circa l’inapplicabilità della norma al settore contributivo

L’art.6 ter della Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (1), fissava al 20 dicembre 2008 il termine previsto per la regolarizzazione ed il versamento dei tributi per i soggetti privati colpiti dal sisma del 2002 residenti nei territori individuati dai Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
Detto termine è stato anticipato al 30 giugno dall’art. 5, comma 10, lett. A) del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008 (2).
Il richiamo generico a quasi tutte le ordinanze che hanno disciplinato la suddetta calamità e non ai singoli articoli interessanti la sospensione tributaria, può generare dei dubbi interpretativi circa l’applicabilità al settore contributivo.
Al riguardo occorre innanzitutto tener conto dell’OPCM 3642 del 16 gennaio 2008 che, per il settore contributivo, ha differito il recupero dei contributi sospesi a gennaio 2009 e della circolare d’Istituto n. 18 dell’8 febbraio 2008, che ha fatto coincidere il pagamento della prima rata con il termine del 16 gennaio 2009, in conformità alle disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai Dlgs. 241/97 e 422/98.
I due differenti termini depongono dunque per il riferimento a due diversi ambiti di applicazione.
Inoltre, la circostanza che l’articolo sia indirizzato ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati con i decreti emanati dal Ministro dell’Economia e Finanze concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari, costituisce un ulteriore elemento determinante a sostegno della tesi che la disposizione in esame si applichi soltanto ai crediti di natura tributaria.
Infatti, i territori cui si applica la sospensione contributiva sono sempre stati individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio ed i soggetti interessati sono solo i datori di lavoro privati che nei territori colpiti esercitano la propria attività, indipendentemente dalla propria residenza o domicilio.
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(1) in S.O n. 51 del 29/02/2008
(2) in GU n. 174 del 26/7/2008

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