Circolare INPS n. 82 del 30.06.2005

Decreto n. 375/2003. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici: assegno ordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 82 del 30.06.2005

SOMMARIO: Modalità di accesso e di finanziamento dell’assegno ordinario previsto dall’art. 5, c. 1, lett. A), p. 2) del DM 375/2003. Istruzioni contabili

PREMESSA
Con la circolare n. 156 del 9 dicembre 2004 è stato illustrato, in termini generali, il Decreto Ministeriale 375/2003, che ha istituito il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. (1)
Il Fondo eroga, tra l'altro, specifici assegni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione dell’attività lavorativa (art. 5 c. 1 lett. A) p. 2 del citato decreto).
Per il finanziamento degli assegni e della contribuzione ad essi correlata sono dovuti al Fondo (art. 6, co. 1 del DM 375/2003):
- un contributo ordinario dello 0,50% - di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori - calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- un contributo addizionale, nella misura massima dell’1,50% della suddetta retribuzione imponibile, con l’applicazione di un coefficiente correttivo.
Secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 4 del decreto ministeriale, peraltro, l'obbligo di versamento dei suddetti contributi è sospeso per un periodo di tempo non inferiore a sei anni, in quanto al Fondo stesso spetta per tale arco temporale un'assegnazione annua di importo non superiore a 97.868.582,38 di Euro da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, di cui alla legge 377/1958 e succ. modificazioni.
A seguito degli accertamenti effettuati dagli uffici sono risultate destinatarie del Fondo 44 aziende; a ciascuna di esse è stata comunicata la quota dell’assegnazione complessiva ad essa spettante ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale. (2)
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per disciplinare il ricorso da parte delle aziende rientranti nella sfera di applicazione del decreto n. 375/2003, all'assegno ordinario di cui all'art. 5, c. 1, lett. A) p. 2 del decreto medesimo.

1.Condizioni di accesso all’assegno ordinario e modalità di presentazione della domanda.
Le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento sono quelle previste dall’art. 7 e cioè:
- l’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale
- la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.
Si sottolinea che il comma 3 dell’articolo in parola stabilisce che le aziende possono fare ricorso all’assegno ordinario anche in presenza di riduzione di livelli occupazionali.
Inoltre la concessione di tali prestazioni come stabilito dall’art. 10 deve avvenire secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. Le domande di intervento verranno prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, tenendo conto delle disponibilità del Fondo e della quota di spettanza dell’azienda richiedente.
Le domande di assegno ordinario devono essere indirizzate alle Sedi dell’Istituto presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi. Tali domande possono essere spedite alla competente Sede dell’Istituto a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano presso la Sede stessa.
Le domande devono contenere, oltre i dati dell’azienda (denominazione, codice fiscale, matricola INPS), i seguenti elementi relativi ai lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa:
dati anagrafici
data di assunzione
qualifica
retribuzione oraria lorda e, ove occorre, retribuzione mensile lorda
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
n. delle ore di sospensione o riduzione di orario.
Per ciò che concerne la retribuzione oraria lorda si fa presente che l’art. 11 del DM 375/2003 stabilisce che la retribuzione mensile dei lavoratori utile per la determinazione dell’assegno ordinario è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali collettive in vigore e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune e cioè 1/360° della retribuzione annua determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato per ogni giornata.
Nell’ipotesi in cui l’assegno riguardi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, di cui alla legge 377/1958, si devono indicare tre importi di retribuzione, utili rispettivamente per l’aggiornamento della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), presso il Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali per il trattamento integrativo di pensione ed anche presso il Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali per la prestazione in capitale.
Le domande di assegno ordinario devono essere redatte secondo il fac-simile allegato (all. 1).
Il Comitato Amministratore esamina le domande di accesso alle prestazioni concernenti l’assegno ordinario su base trimestrale, cioè in relazione ad archi temporali di tre mesi.
Il trimestre di riferimento va dal primo giorno del mese all’ultimo giorno del terzo mese di ciascun anno, secondo la seguente articolazione temporale 1.1/31.3; 1.4/30.6; 1.7/30.9; 1.10/31.12.

2. Assegno ordinario: criteri, misura e durata (art. 11 DM 375/2003).
La norma prevede che nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea della attività lavorativa superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente secondo criteri e modalità in atto per l'integrazione salariale dell'industria in quanto compatibili.
Condizione indispensabile è che, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
In caso di sospensione, l'assegno è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate con un massimale di € 852,15 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1568,00; di € 981,26 lordi mensili per le retribuzioni comprese tra € 1568,00 e € 2479,00; di € 1240,00 lordi mensili per retribuzioni superiori a € 2479,00.
Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea della attività lavorativa.
Per l'accesso alla prestazione ordinaria, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni non possono superare complessivamente 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo e precisamente: non più di 6 mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori 6 mesi nell'arco del secondo triennio e ulteriori 6 mesi nel periodo residuo.
Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno è determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
Alle prestazioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. A) p. 2 possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

3. Istruttoria e decisione della domanda di assegno.
All'atto della ricezione delle domande di assegno ordinario, le Sedi devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando in particolare:
- che l'azienda risulti effettivamente destinataria del DM 375/2003;
- l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 7 (v. p.1 della presente circolare);
- il rispetto/superamento della percentuale prevista dall'art. 6, c. 7.
Le Sedi devono altresì verificare che l’azienda abbia esposto correttamente i dati retributivi e contributivi nel modello di domanda. In particolare verificano che ciascun tipo di contributo sia pari alla corretta percentuale della retribuzione complessiva denunciata nel modello di domanda di cui all’allegato 1; verificano inoltre che tale retribuzione complessiva costituisca la somma dei prodotti delle retribuzioni comunicate – nel modello di cui all’allegato 1.A o 1.B – per ciascun lavoratore per il relativo periodo di fruizione dell’assegno ordinario.
Le domande istruite, corredate da eventuali dati in possesso della Sede riguardanti il ricorso da parte della stessa azienda ad altre prestazioni, sono trasmesse entro 10 gg. dalla relativa presentazione alla Direzione Generale, D.C. Prestazioni a sostegno del reddito (fax 06/59054769) che si fa carico – coordinandosi con il Progetto Interventi a favore dell’occupazione per il controllo dei limiti di utilizzazione della quota aziendale delle risorse del Fondo - del successivo inoltro al Comitato per le decisioni di competenza.
La Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito comunica la decisione alla Sede e custodisce la documentazione contenente gli importi complessivi degli assegni da erogarsi e della correlata contribuzione.
Le Sedi comunicano, quindi, alle aziende interessate l'esito della domanda e verificano successivamente che l’azienda ponga correttamente a conguaglio sul DM10/2 gli importi autorizzati (a tal fine gli importi esposti sul DM10/2 verranno memorizzati nell’archivio segnalazioni; cfr. par. 4).
Le posizioni contributive delle aziende ammesse agli interventi devono essere contraddistinte dal nuovo codice di autorizzazione "5X”, che assume il nuovo significato di "azienda destinataria art. 5 c.1 lett.A p.2, D.M. 375/2003” assegno ordinario; ovviamente il codice in questione sarà attribuito limitatamente alla durata degli interventi.

4. Corresponsione dell’assegno e conguaglio delle aziende.
Le aziende ammesse al finanziamento dei “trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa” previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del citato Decreto Interministeriale n. 375/2003, anticiperanno ai lavoratori l’assegno ordinario e potranno recuperare gli importi con il sistema del conguaglio con i contributi dalle medesime aziende dovuti per i propri dipendenti, conformemente a quanto deliberato dal Comitato Amministratore in data 18.11.2004.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:
- indicheranno l’importo anticipato a titolo di assegno ordinario nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura “rec. ass. ord. D.M. 375/2003” e dal codice di nuova istituzione “L103”,
- per eventuali arretrati utilizzeranno il nuovo codice “L104” preceduto dalla dicitura “arretrati ass. ord. D.M. 375/2003”.
Il conguaglio potrà essere effettuato con la prima denuncia contributiva utile, successiva all’autorizzazione.
Le Sedi verificheranno che il conguaglio corrisponda agli importi autorizzati (a tal fine gli importi esposti con i codici “L103” ed “L104” verranno memorizzati nell’archivio segnalazioni).

5. Contribuzione correlata e posizione assicurativa dei lavoratori.
A favore dei lavoratori interessati da riduzione o da sospensione temporanea dell’attività, per il periodo di erogazione delle prestazioni, il decreto 375/2003 prevede l’accredito di una contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione - ivi compresa quella di anzianità - e per la determinazione della sua misura; per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, di cui alla legge 377/1958, il decreto prevede anche – in relazione all’art. 10 della legge 377/1958 – l’accredito di contributi, utili per il diritto e la misura delle prestazioni integrative e in capitale, erogate da tale Fondo speciale di previdenza.
Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione correlata sono versate, a carico del Fondo di solidarietà, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge 377/1958, per i lavoratori ad esso iscritti.
Gli importi dovuti dal Fondo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) sono calcolati applicando l'aliquota di finanziamento del FPLD (attualmente pari al 32,70%) ad una retribuzione imponibile convenzionale; quest’ultima è parametrata sull’ultima mensilità percepita dall’interessato, sulla base delle disposizioni contrattuali in vigore (cfr. art. 10, commi 7, 12 e 13, del DM 375/2003).
Per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza di cui alla legge 377/1958 il Fondo di solidarietà versa – a favore del suddetto Fondo speciale – gli importi occorrenti per la copertura dei contributi accreditati per le prestazioni integrative e in conto capitale. Tali importi saranno calcolati applicando le vigenti aliquote (rispettivamente pari al 5,50% e al 7,35%) alle retribuzioni imponibili convenzionali determinate ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge 377/1958.
Per il complessivo trasferimento delle somme a copertura dei contributi correlati, il Fondo di solidarietà si avvale – in applicazione dell’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – della quota aziendale delle assegnazioni annue provenienti dall’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 377/1958 (3).
Pertanto, attualmente e nei limiti della quota ad essa spettante, l’azienda interessata nulla deve per la copertura della contribuzione correlata. Ciononostante, al fine di consentire all’Istituto la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori, le aziende interessate – al termine del periodo di fruizione dell’assegno – dovranno produrre, per ogni lavoratore, una dichiarazione di responsabilità, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 .
Si fa riserva di fornire, con separato messaggio, le istruzioni alle Sedi per l’effettivo aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.

6. Istruzioni contabili.
Gli oneri a carico del Fondo derivanti dall’erogazione degli assegni ordinari di che trattasi, conguagliati dalle aziende mediante mod. DM 10/2 con le modalità previste al precedente punto 4), sono imputati, nell’ambito della Gestione istituita con la citata circolare n. 156 del 9 dicembre 2004, al conto GER 30/171, se di competenza dell’anno in corso, ovvero al conto GER 30/111, se di competenza degli anni precedenti. Quest’ultimo conto, naturalmente, deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2006.
Per quanto concerne la rilevazione della contribuzione correlata all’erogazione degli assegni ordinari, si fa presente che i relativi adempimenti sono effettuati dalla Direzione Generale sulla base dei dati contenuti nella documentazione trasmessa dalle Sedi secondo le disposizioni contenute nel precedente punto 3.
I conti sopracitati, di nuova istituzione, vengono riportati nell’allegato n. 3.
_______________________________
(1) Il regolamento del Fondo è allegato alla circolare citata 156/2004, pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
(2) L’elenco completo delle 44 aziende iscritte al Fondo è consultabile presso il sito internet dell’Istituto, in allegato al messaggio 38183 del 24.11.2004.
(3) Vedi il punto 2.4 della circolare 156/2004.

Allegati in formato pdf dal sito INPS

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Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
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