Articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005. Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento dell’indennità per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore a 50 anni. Riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori dipendenti da imprese del settore artigIanato. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 87 del 08.07.2005
SOMMARIO: Articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005. La durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%; per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, per i successivi 3 mesi al 40% e per il decimo mese al 30%. Riconoscimento del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate annue nella misura del 50% della retribuzione. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei lavoratori del settore artigianato, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate l’anno nella misura del 30% della retribuzione
A INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI - DURATA E MISURA
L’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, ha disposto, tra l’altro, che la durata dei trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 è elevata a 7 mesi in favore dei lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, purché gli stessi alla data del 1° aprile 2005 siano ancora beneficiari di tale indennità per almeno una giornata.
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine dell’elevazione della durata della prestazione, da sei a sette mesi e da nove a dieci mesi, si precisa che il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale norma ha elevato anche la percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione che, per le prestazioni in pagamento nel periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre 2006, sarà calcolata nel seguente modo:
a) lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50% e per il settimo mese al 30%;
b) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30%.
Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (210 ovvero 300 giornate) spetta l’assegno al nucleo familiare secondo la vigente normativa. La contribuzione figurativa spetta, invece, nel limite massimo di sei mesi, per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni, e di nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; per il settimo e per il decimo mese non può essere, quindi, riconosciuta tale contribuzione.
Gli aumenti della misura e della durata, stabiliti dalla citata norma, non si applicano ai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione agricola, né all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, né ai trattamenti ordinari di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.
L’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 35/2005 aveva abrogato l’articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, disponendo, quindi, che all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non si applicasse più il principio del differimento o del frazionamento nel caso in cui gli interessati avessero già percepito l’indennità per l’intero periodo spettante nell’anno precedente.
Poiché nella conversione in legge del decreto in esame è stato soppresso il quinto periodo dell’articolo 13, comma 2, lettera a), resta confermato il principio del differimento o del frazionamento di cui all’articolo 20 del R.D.L. n. 636/1939, nel senso che viene differito il diritto all’indennità quando, nell’anno immediatamente precedente la data di licenziamento, i lavoratori, con età inferiore a 50 anni, abbiano percepito 210 giornate (180 più 30), e i lavoratori, con età pari o superiore a 50 anni, ne abbiano percepito 300 (270 più 30).
L’articolo 13, comma 2, lettera a), stabilisce inoltre che l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Per le finalità di cui sopra, elevazione della durata e della misura della prestazione, deve essere istituita una speciale evidenza contabile a cui affluiscono per l’anno 2005 307,55 milioni di euro e per l’anno 2006 427,23 milioni di euro. L’Istituto è tenuto a fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanza i dati relativi agli effetti derivanti dalle disposizioni in parola.
B INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI Lavoratori sospesi
Il comma 7 dell’articolo 13 della legge in esame ha stabilito che l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà con apposito decreto le situazioni aziendali che daranno titolo all’indennità in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Sulla base di tale disposizione, pertanto, la prestazione potrà essere riconosciuta ai lavoratori sospesi a decorrere dal 17 marzo 2005, nel limite massimo di 65 giornate nell’anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione; per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l’impiego e alla Sede dell’Istituto territorialmente competente, e a fornire ad entrambi gli Enti l’elenco dei lavoratori; gli interessati dovranno rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale Centro per l’impiego e presentare la domanda (Mod. DS 21 corredato del Mod. DS 22) alla Sede di competenza.
Poiché tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell’indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie in favore dei lavoratori sospesi, è stato individuato nel nuovo flusso della procedura automatizzata il “CODICE MOTIVO CESSAZIONE ATTIVITA’” 65.
C INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Lavoratori sospesi del settore artigianato.
Il comma 8 dell’articolo 13 ha inoltre stabilito che l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, può essere riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese del settore artigianato, sospesi dall’attività lavorativa nel corso dell’anno 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà con apposito decreto le situazioni aziendali che daranno titolo all’indennità in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto a tale prestazione occorre, pertanto, verificare l’appartenenza del datore di lavoro al settore artigianato, controllando il c.s.c.; per il pagamento dell’indennità è necessario accertare che ci sia stato un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20%, a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva ovvero che gli stessi Enti abbiano provveduto a somministrare attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.
La prestazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l’anno, nella misura del 30% della retribuzione relativa all’anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare.
Poiché tale norma fissa un limite di spesa pari a 6 milioni di euro annui, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie (assegno al nucleo familiare e contribuzione figurativa), le Sedi dovranno inserire nel campo “contratto di lavoro” il codice 65A.
Si fa presente infine che il comma 9 dell’articolo 13 ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 (diritto all’indennità a seguito della sospensione dell’attività lavorativa) non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di integrazione salariale, nonché ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate (sospensioni cicliche) ovvero con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
D – ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione per l’ulteriore periodo di un mese ( settimo e decimo mese) e dai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/116 e GAT 30/116.
Al conto GAU 30/116 deve essere altresì imputato l’importo corrispondente all’incremento della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità in questione per i primi sei mesi (10%), sia per i soggetti di età inferiore che per quelli di età pari o superiore ai cinquanta anni.
Ovviamente, gli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai primi sei mesi continuano ad essere imputati al conto PTD 30/016.
Gli eventuali recuperi delle prestazioni di che trattasi, relativamente sia alla quota parte dell'indennità pari al 10%, sia all'indennità riferita all’ulteriore mese, nonché ai connessi assegni per il nucleo familiare, devono essere imputati al conto GAU 24/116, di nuova istituzione.
Per la rilevazione delle prestazioni a favore dei lavoratori sospesi di cui al precedente punto B sono stati istituiti i conti GAU 30/117 e GAT 30/117 cui vanno imputati, rispettivamente, l’indennità ordinaria di disoccupazione e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
Gli eventuali recuperi dell’indennità in questione e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/117, di nuova istituzione.
Per l’imputazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore artigianato sospesi di cui al precedente punto C, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/118 e GAT 30/118.
Gli eventuali recuperi dell’indennità suddetta e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/118, di nuova istituzione.
I recuperi imputati ai conti GAU 24/116, GAU 24/117 e GAU 24/118 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il codice di bilancio “01097”, di nuova istituzione. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.
Lo stesso codice di bilancio evidenzia, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, eventuali crediti inesigibili con la seguente denominazione: “01097 – Indebiti DS ordinaria – GIAS”.
In relazione a quanto sopra si precisa che al conto esistente GAU 24/040 vanno imputati soltanto i recuperi dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dei connessi assegni per il nucleo familiare di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994 e all’art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000 (quota parte a carico della GIAS e indennità relativa gli ulteriori tre mesi ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni – cfr. circolare n. 54 del 6 marzo 2001).
Per quanto concerne, inoltre, le modalità di evidenziazione, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari ai suddetti titoli, si dispone che le stesse devono essere contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “ 03078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS ordinaria – GIAS”.
Eventuali partite non definite al termine dell’esercizio devono essere imputate al conto esistente GAU 10/043.
Infine, qualora nelle more dell’emanazione della presente circolare siano state erogate le prestazioni in argomento con imputazione provvisoria a conti di transito, si rende necessaria l’effettuazione delle operazioni di storno per l’imputazione ai giusti conti.
Nell'allegato sono riportati i conti GAT 30/116, GAT 30/117, GAT 30/118, GAU 24/116, GAU 24/117, GAU 24/118, GAU 30/116, GAU 30/117 e GAU 30/118, di nuova istituzione, ed i conti GAU 10/043 e GAU 24/040 ai quali è stata opportunamente variata la denominazione
Allegato N. 1 (in formato pdf dal sito INPS)
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