Circolare INPS n. 87 del 08.07.2009

Art. 29, c. 1-decies, della legge 27 febbraio 2009 n. 14. Proroga per l’anno 2009 degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 87 del 08.07.2009

SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione, per l’anno 2009, dello sgravio a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio

L’art. 29, c. 1-decies della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (allegato 1) - inserito in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - ha disposto a favore delle imprese di cabotaggio marittimo la proroga per l’anno in corso dei benefici di cui all’articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (1).
La misura dello sgravio, peraltro, è stata fissata nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti (2).
Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, la disposizione è stata notificata alla Commissione Europea, che ha di recente considerato l’aiuto compatibile con il mercato comune (3).
Rinviando integralmente alle disposizioni già in precedenza illustrate (4) per ogni aspetto di carattere normativo e di prassi (ad es., navi rientranti nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso), con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l’attuazione pratica dello sgravio in commento.

Codifica aziende - Modalità operative
Le posizioni contributive, riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, continueranno a essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione “9E”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, assume anche il significato di “posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009”.
Tale codice non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2N” (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26.7.1984, n. 413).
Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in “continuità di rapporto di lavoro” (CRL), le u.d.p. attribuiranno alle aziende armatoriali una separata posizione contrassegnata con il previsto codice di autorizzazione “9N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, assume anche il significato di “posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009”.
Per l’operatività dello sgravio a favore dei galleggianti privi di propulsione propria e dei rimorchiatori (5), le posizioni contributive continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “9N”, che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, assume anche il significato di “posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009”.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del DM10, secondo le modalità comuni (6);
- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, pari al 45% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il previsto codice “C925” avente il significato di “sgravio cabot. ex art. 29, c. 1-decies della legge n. 14/2009”;
- determineranno l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2009”, e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal previsto codice “C926” con il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. 29, c. 1-decies della legge n. 14/2009”; tale ultima operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (7).

1.1. Chiarimenti per le operazioni di recupero
Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:
1) compensazione su modello F24, nell’attuale limite massimo di €. 516.456,90, stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000.
2) richiesta di rimborso del credito (o dell’eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.
3) richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.
Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

2. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alla ulteriore proroga degli sgravi in questione vanno imputati al conto GAW 37/112, già esistente.

_________________________________________
(1) Questo è il testo dell’articolo 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80:
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n.522.
(2) L’esplicito rinvio all’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80 induce a ritenere operativo anche per l’anno 2009 il previsto limite di spesa annuale pari a 20 milioni di euro.
(3) La disposizione di cui si tratta costituisce l’aiuto di Stato n. N219/2009 - Italia, autorizzato dalla Commissione con provvedimento n. C(2009) 5001 del 25 giugno 2009.
(4) In particolare, si vedano la circolare n. 150 del 13 settembre 2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003, la circolare n. 75 del 10 aprile 2003.
(5) Si veda, al riguardo, il punto 2.1 della già citata circolare n. 75 del 10 aprile 2003.
(6) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.
(7) Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993.

Allegato 1

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”

Stralcio
Articolo 29
…omissis…
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.

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