Regime assicurativo degli agenti ausiliari dipendenti delle Comunità Europee optanti per il regime assicurativo italiano. Assoggettamento all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Modalità operative
Circolare INPS n. 89 del 13.07.2005
SOMMARIO: A seguito delle disposizioni recate dal Reg. n. 723/2004, gli agenti ausiliari alle dipendenze di Organismi dell’Unione Europea, che hanno optato per il regime di sicurezza sociale italiano ai sensi dell’art. 16 del reg. 1408/71, devono essere assoggettati anche all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
1. Premessa.
Con circolare n.102 dell’11 aprile 1995 sono state emanate le norme in materia di assicurazione e contribuzione, relative agli agenti ausiliari optanti per l’iscrizione al regime obbligatorio di sicurezza sociale italiano, ai sensi dell’art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità Europee (1).
In proposito, il citato art. 70, comma 1, dispone che “per la copertura dei rischi malattia, infortunio, invalidità e decesso e per consentire all’interessato di costituirsi una pensione di anzianità, l’agente ausiliario viene iscritto ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente a quello del paese della sua ultima affiliazione o a quello del suo paese d’origine”.
Successivamente, l’art. 16 del Regolamento n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità Europee, ha disposto che gli agenti ausiliari possono optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati, ovvero per l’applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono soggetti da ultimo o, ancora, dello Stato membro del quale sono cittadini.
In base a quanto espressamente disposto dall’art. 70 dello Statuto, si è precisato che per gli agenti ausiliari optanti per il regime di sicurezza sociale italiano sono dovuti i soli contributi relativi all’assicurazione IVS, ex ENAOLI, e per il finanziamento delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
2. Regolamento n. 723/2004 del Consiglio dell’Unione Europea. Obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sua decorrenza.
In data 22 marzo 2004, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 723 pubblicato in G.U. dell’Unione Europea, Serie L 124/1, del 27 aprile 2004, con il quale è stato modificato lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.
In particolare, il p. 41 dell’Allegato II al predetto Regolamento, nel modificare l’art. 70, ha disposto che gli agenti ausiliari debbano essere assicurati anche contro il rischio della disoccupazione.
Alla luce della suddetta disposizione, si precisa che per gli agenti ausiliari, oltre alle contribuzioni già individuate in circ. n. 102/1995, è dovuto anche il contributo DS. Tale obbligo decorre da maggio 2004.
3. Codifica Aziende – Modalità operative.
Le Sedi competenti provvederanno ad eliminare dalle posizioni contributive relative agli Organismi comunitari che abbiano alle proprie dipendenze agenti ausiliari soggetti al regime obbligatorio di sicurezza sociale italiano, il codice di autorizzazione “1B” ,avente il significato di “esonero dal versamento dei contributi DS”.
Tale operazione è da effettuarsi a far tempo dal 05.2004 .
Dalla predetta data non dovrà più essere utilizzato il codice tipo contribuzione “10” avente significato di “lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione” in alternativa al codice autorizzazione “1B”.
4. Regolarizzazione periodi pregressi.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di contributo DS, relative ai periodi pregressi, i datori di lavoro si atterranno alle modalità che seguono:
Esporranno l’importo dovuto in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura “ VERS. CONTR. DS “ e dal codice “ M216”.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive (2).
Le regolarizzazioni successive a tale data saranno gravate dalle somme aggiuntive.
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Note:
(1) In G.U. CEE n. 1442/1962.
(2) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
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