Circolare INPS n. 95 del 24.07.2009

Provvedimento 15 gennaio 2009 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16.01.2009 ai sensi dell’art.1, comma 361, L. 24.12.2007 n. 244. Approvazione del modello 770/2009 Semplificato, relativo all’anno 2008, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati
Circolare INPS n. 95 del 24.07.2009

SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2009 Semplificato Parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS).Integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.01.2009

Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, pubblicato ai sensi dell’art.1, comma 361, L. 24.12.2007, n. 244, è stato approvato il modello 770/2009 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2008, soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e 33, comma 4, del D.P.R. n.42 del 1998, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2008 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.
Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2008 per il periodo d’imposta precedente.
I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 Mod. 770/2009 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell’art.3, comma 2, del citato D.P.R. n.322/1998 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207 (c.d. “decreto milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 27 febbraio 2009, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 28 alla G.U. numero 49 del 28.07.2009, all’art. 42, ha modificato il termine di presentazione del 770 Semplificato, già fissato al 31 marzo, al 31 luglio 2009.

Composizione del modello 770/ 2009 SEMPLIFICATO
Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2009 e sono riportate integralmente in Appendice al modello 770/2009 Semplificato (cfr circ.21 del 19.02.2009).
La parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS), ha subito modifiche nella composizione del prospetto rispetto all’anno precedente, per effetto della soppressione del campo “Bonus L.243/2004”. I dati retributivi e le informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per il calcolo delle prestazioni sono ricavati mensilmente dal modello di denuncia telematica EMens, previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate in appendice al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Dati previdenziali e assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:
- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

Sezione 1
Lavoratori subordinati
Punto 1- Matricola azienda –
Indicare il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Punto 2 - Ente pensionistico INPS –
Barrare quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS ( FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Punto 3 - Altro ente pensionistico –
Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS ( ad esempio Inpdap, Inpgi, Enpals), per i quali sono dovute all’Inps le contribuzioni minori.

Punto 4 - Imponibile previdenziale –
Indicare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).
Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Qualora le forme contributive sono versate su basi imponibili diverse (lavoratori occupati all’estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, comma, 18, della legge n.335/1995, - fissato per l’anno 2008 in euro 88.669,00 -, la retribuzione da indicare deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Per i premi di risultato, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’anno 2008 dalla L.247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi circolari n. 110 del 12 dicembre 2008) deve essere indicato l’intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (massimo 25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).
L’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche se copre parte dell’anno 2009 e ai fini dell’accreditamento contributivo il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento dell’ EMens.
Gli arretrati di retribuzione corrisposti nell’anno 2008 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo vanno inclusi in tale punto. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno 2008 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig, e per i periodi da 01.2005 l’EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) deve essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.
Per quanto riguarda l’imponibile relativo alla contribuzione “aggiuntiva” art.3, co. 5 e 6 D.Lgs. 564/96 (sindacalisti), dato il più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione aggiuntiva nell’anno 2008, sebbene riferito alla competenza 2007. Il periodo di riferimento ai fini dell’implementazione della posizione individuale, viene specificato nell’elemento “ contribuzione aggiuntiva” dell’EMens.
Per l’imponibile relativo alla contribuzione “figurativa” art.6,co.3, DM 28 aprile 2000, n.157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno a sostegno del reddito, va indicato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento. Se nell’anno 2008 sono state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti l’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all’imponibile stesso. Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei suddetti imponibili sono desumibili dalle denunce EMens. Pertanto nel mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un’unica denuncia EMens composta di due sezioni : una identificata dal tipo lavoratore CR o CF ( per la contribuzione figurativa), l’altra caratterizzata dall’assenza del tipo lavoratore ( per l’ordinaria contribuzione).
A scioglimento della riserva di cui al messaggio n. 8848 del 16 aprile 2008 (Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, istituito dal D.M. 375/2003), fermo restando gli adempimenti relativi alla comunicazione mensile tramite flusso telematico EMens dei dati retributivi inerenti i titolari di assegno straordinario, non sarà invece necessaria l’esposizione delle relative basi imponibili relative all’intero anno trascorso nel modello 770 e CUD.
Per i lavoratori dell’edilizia e i lavoratori a domicilio si richiamano i chiarimenti riportati nella circolare n. 21 del 19 febbraio 2009

Variabili retributive
Nel Modello 770 l’’imponibile riferito al 2008 dovrà essere rettificato:
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2008 ma riferiti al mese di dicembre 2007;
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2009 o febbraio 2009, ma riferiti al mese di dicembre 2008.
Gli importi sono indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.
Punti da 5 a 7 - Contributi dovuti –
Punto 5 – Sono stati interamente versati -
Punto 6 – Sono stati parzialmente versati -
Punto 7 – Non sono stati versati –
Tali punti riguardano l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente.
L’art. 37, co. 32 e 33 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in cui sono effettivamente versati.
Punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti –
In tale punto deve essere indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore mentre non sono da indicare né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS
- contribuzione a carico del lavoratore in favore dei Fondi a sostegno del reddito gestiti dall’INPS
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Nel nuovo tracciato del 770, come sopra detto, è stata eliminata la casella Bonus L. 243/2004 per effetto della cessazione degli effetti della norma prevista dall’art.1, co.12, della legge 29 agosto 2004, n. 243.
Per i lavoratori cessati entro il 31.12.2007,ai quali nel corso del 2008 sono stati corrisposti importi rientranti nella disciplina del “bonus” ( vedi circ. n. 136 del 21.12.2007), ovvero nei confronti dei lavoratori le cui autorizzazioni al bonus sono state rilasciate nel corso del 2008, ferma restando la compilazione dell’EMens nel mese di corresponsione del bonus, dovranno essere rettificate le certificazioni relative all’anno 2007 o precedenti, indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di Bonus. Nessuna comunicazione sarà effettuata con il 770/2009

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens,
punto 10 -Tutti –
punto 11 - Tutti con l’esclusione di -.
La compilazione di tale campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione.
Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.
Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2
Collaborazioni coordinate e continuative

In questa sezione si comunicano i compensi corrisposti, durante l’anno 2008, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Punto 12 - Compensi Corrisposti al Collaboratore –
Deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, legge n.335/1995, pari per il 2008 ad euro 88.669,00. Si devono considerare erogate nel 2008 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2009, ma relative all’anno 2008 (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986).
Punto 13 - Contributi Dovuti –
Deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2008;
Punto 14 - Contributi a Carico del Collaboratore Trattenuti –
Deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
Punto 15 - Contributi Versati –
Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens
Punto 16 - Tutti –
Punto 17 - Tutti con l’esclusione di -.
La compilazione di tale campo riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens (art.44, D.L. n. 296/2003 convertito con la legge n. 326/2003 – circ. INPS n.152/2004).
Il punto 16 dovrà essere barrato qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento.
Nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Allegati in formato pdf dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS