Sisma Abruzzo 2009: ulteriori disposizioni urgenti
Circolare INPS n. 96 del 06.08.2009
SOMMARIO: 1. sospensione contributiva 1.a settore pubblico 1.b soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti terremotati 2. differimento termini di versamento per alcuni soggetti non interessati alla sospensione 3. inadempimenti in materia di lavoro 4. nuovi comuni danneggiati 5. recupero contributi sospesi 6. prospetto riepilogativo dei termini
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
1.a: settore pubblico
L’art. 2, comma 1 dell’OPCM 3757/2009 (1), ha previsto che le disposizioni relative alla sospensione contributiva, di cui all’art. 2, comma 1 dell’OPCM 3754/2009, trovano applicazione, a decorrere dal 1° maggio 2009, per i soli soggetti privati.
Nell’arco temporale che va dal 6 al 30 aprile 2009, trova applicazione la sospensione contributiva anche per il settore pubblico disposta dall’OPCM 3754 e confermata con nota del Dipartimento della Protezione Civile n.DPC/CGCTZ/31269 del 4/5/2009.
Pertanto, i soggetti pubblici dovevano provvedere al versamento dei contributi in maturazione dal 6 al 30 aprile e quelli in scadenza il 16 aprile in unica soluzione entro il 16 maggio 2009.
1.b soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco
L’OPCM 3763 del 6 maggio 2009 (2), all’art. 5, comma 3, concede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei co. co. co, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, alle imprese, ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, nonché ai committenti con collaboratori co.co.co o co.co.pro, operanti fuori dei comuni terremotati, ma che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei suddetti comuni.
La sospensione ha validità di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza stessa (11 maggio); pertanto, in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai Dlgs 241/1997 e 422/1998, ed in assenza di ulteriori disposizioni, i suddetti contributi dovevano essere versati entro il 16 luglio 2009.
Si precisa che sono oggetto di sospensione i pagamenti che avevano scadenza dal 6 aprile, ciò in quanto viene riconosciuta la possibilità ai consulenti, e non ai soggetti economici che non hanno subito alcun danno, di effettuare i pagamenti che avevano scadenza nell’arco temporale post sisma, anche se di competenza del mese di marzo 2009. Il mese di marzo è infatti previsto come periodo di maturazione dei contributi da versare il 16 aprile, cioè dopo il sisma, non come periodo interessato alla sospensione del pagamento.
Per analogia con quanto disposto nella circolare n. 59/2009, l’Istituto riconosce anche la sospensione degli adempimenti connessi ai versamenti ricadenti in tale periodo.
Per quanto espresso, non può essere fornita interpretazione diversa alla norma in esame se non quella di riconoscere ai consulenti che esercitano nei territori interessati dal sisma per le imprese estranee all’evento, di poter effettuare i pagamenti e gli adempimenti senza porre a carico del soggetto assistito delle sanzioni civili previste per il ritardato pagamento.
Considerato che la predetta sospensione ha la durata di sessanta giorni a decorrere dall’11 maggio 2009 i periodi di paga interessati sono i seguenti:
- per le aziende con personale dipendente i DM10 relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2009.
- Per gli artigiani ed i commercianti il primo trimestre 2009 e la prima rata sui redditi d’impresa eccedente il minimale.
- Per le aziende agricole con dipendenti, solo la presentazione del DMAG – relativo al I trimestre 2009.
Il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve avere eletto prima del 6 aprile 2009 domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM 3754/2009.
Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008 (3).
Unitamente alla domanda di sospensione deve essere allegata la dichiarazione di responsabilità del professionista, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato comma 3, ed il mandato di assistenza dal quale risulta che l’incarico è stato conferito prima del 6 aprile 2009.
Alle posizioni assicurative delle aziende interessate, assistite dal consulente, deve essere inserito il codice di autorizzazione 2C avente il significato di “differimento contributi ex art. 5, comma 3, dell’OPCM 3754/2009”.
2. DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO PER ALCUNI SOGGETTI NON INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
In considerazione delle oggettive difficoltà di effettuazione degli adempimenti, connesse alle attuali condizioni infrastrutturali dei territori danneggiati dal sisma, l’Istituto dispone che i datori di lavoro domestico, i prosecutori volontari e gli interessati a riscatti e ricongiunzioni, naturalmente residenti nei territori calamitati e non ammessi alla sospensione contributiva in quanto non annoverati tra i soggetti beneficiari, possono differire il termine di versamento di tutte le rate in scadenza fino al 30 maggio 2009.
Per tali soggetti si è operata una equiparazione dei benefici concessi ex OPCM 3763, in quanto nel periodo post sisma possono aver subito le stesse difficoltà oggettive.
I suddetti versamenti dovevano pertanto essere effettuati in unica soluzione entro il 16 luglio 2009, senza aggravio di oneri accessori.
I datori di lavoro domestico che sospendono l’attività della colf o badante devono dare comunicazione affinché il lavoratore possa beneficiare degli aiuti concessi dallo Stato.
3. INADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
L’art. 5, comma 4 dell’OPCM 3763/2009 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nell’arco temporale che va dal 6 aprile al 30 giugno 2009.
Destinatari della norma sono i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati, nonché le imprese ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che, pur operanti altrove, erano assistiti da soggetti con domicilio professionale nei suddetti comuni.
Dal 1 luglio 2009 decorre l’obbligo di effettuare tali adempimenti e l’ordinario regime sanzionarlo in caso di omissione.
Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai Centri per l’Impiego il modello “Unificato URG”, previsto dall’art. 1, lett. d, dall’art. 3, comma 2 e dall’art. 4, comma 6 del decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007 per i casi di assunzioni d’urgenza o di mancato funzionamento dei servizi informatici. Si ritiene peraltro che, anche in tale occasione, l’obbligo di comunicazione debba comunque essere assolto con le modalità ordinarie alla fine del suddetto periodo.
4. NUOVI COMUNI DANNEGGIATI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2009, n. 173, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il Decreto 17 luglio 2009, contenente un’implementazione all’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici.
Provincia dell’Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;
Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Anrea
5. RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI
L’art. 6, comma 1, lett. g del D.L. 39/2009 (4), convertito in L. n. 77 del 24 giugno 2009 (5), aveva previsto la possibilità di una rideterminazione della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle modalità di recupero della contribuzione sospesa.
L’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (6) ha disposto che i contributi sospesi ai sensi dell’art.2, c.1 dell’OPCM 3754 (cfr. circ. n. 59 del 21/4/09) siano riscossi, senza oneri accessori, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Si ricorda che l’Istituto ha stabilito che l’importo minimo da versare per ciascuna rata sia non inferiore a 50,00 euro.
Poiché il legislatore con il citato decreto legge ha stabilito le modalità di recupero dei soli contributi sospesi ex OPCM 3754/09, si ritiene che per gli altri differimenti o sospensioni, l’ammontare sospeso deve essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile, indicata nel prospetto che segue.
6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI TERMINI
Il prospetto illustra per i vari soggetti le diverse scadenze fissate dal legislatore.
Per tutti la data di decorrenza del provvedimento è il 6 aprile 2009.
Normativa | Soggetti | Sospensione | Recupero | Decorrenza |
OPCM 3754/2009 | sospensione contributi soggetti terremotati cfr circ. 59/2009 | 30 novembre 2009 | 24 rate costanti | 16 gennaio 2010 |
OPCM 3757/2009 | sospensione contributi settore pubblico | 30 aprile 2009 | unica soluzione | 16 maggio 2009 |
OPCM 3763/2009 | sospensione soggetti estranei assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni danneggiati | 11 maggio- 11 luglio contributi maturati da marzo a maggio 2009 | unica soluzione | 16 luglio 2009 |
datori di lavoro domestico, prosecutori volontari, interessati a riscatti e ricongiunzioni | Solo differimento termini rate | unica soluzione | 16 luglio 2009 |
(1) GU n. 93 del 22/4/2009
(2) GU n. 107 dell’11/5/2009
(3) Decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008 - Istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro:
…….omissis
art. 2: I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
a. ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b. inviare, in via telematica, al l'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
c. dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).
(4) GU n. 97 del 28/04/2009
(5) GU n. 147 del 27/6/2009
(6) GU n. 150 del 1/7/2009
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