Legge 31.12.1998, n. 476. Adozione di minori stranieri
Circolare INPS n. 97 del 07.05.2001
SOMMARIO: Per i minori stranieri adottati o in affidamento preadottivo dal 1.5.2000, i genitori e gli affidatari hanno diritto: · a partire dal 1.5.2000, al congedo di maternità (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore) anche se il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni di età; - a partire dal 28.3.2000, al congedo parentale (astensione facoltativa) per il minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i dodici anni di età
A scioglimento della riserve contenute nel messaggio n. 315 del 3.4.00 e nella circ. n. 109 del 6.6.2000, si rende noto che la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, recepita dalla legge n. 476 del 31.12.98, recante disposizioni in tema di adozione internazionale, è entrata in vigore in Italia il 1° maggio 2000.
Pertanto, dal 1.5.2000 i genitori adottivi e gli affidatari preadottivi di minori stranieri hanno diritto a fruire dei benefici previsti dall’art. 39 quater, lett. a) e lett. b), inserito nella legge 4.5.1983, n. 184, dall’art. 3 della legge n. 476/98.
Si riporta il testo dell’art. 39 quater:
“ Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, e dall’art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977 (2), sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c)congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione” ( beneficio che in questa sede non interessa l’Istituto in quanto si tratta di congedo non retribuito, come previsto dall’art. 31, lett. n), della stessa legge).
Si premette che l’espressione “congedo di maternità” usata nel corso della circolare, è riferibile, nei casi in cui può subentrare il padre (v. in appresso), anche al “congedo di paternità”, come da nuova terminologia del legislatore. Come già ricordato nella circolare n. 82/2001, il termine “congedo parentale” è invece utilizzato in luogo della precedente dizione (astensione facoltativa).
In base alle suddette disposizioni della legge 476/98 e tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 53/2000, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (1), genitori adottivi o affidatari preadottivi di minori stranieri, hanno diritto, pertanto:
1) ad un congedo di maternità ed alla relativa indennità, (pari all’80% della retribuzione) durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore, il quale, al momento dell’adozione o dell’affidamento non abbia superato i 18 anni di età.
In proposito si fa presente che il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficio in questione in alternativa a quello della madre lavoratrice dipendente che vi abbia rinunciato.
Ciò, secondo il criterio a suo tempo enunciato nella sentenza n. 341/1991 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 7 della legge n. 903/77 nella parte in cui per il lavoratore adottivo o affidatario non era prevista l’astensione dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia, in alternativa alla moglie lavoratrice.
Infatti, l’art. 7 della legge 903, abrogato dal 4° comma dell’art. 17 della legge n. 53/2000, pur essendo formalmente decaduto, continua ad essere applicabile in quanto il contenuto normativo risulta sostanzialmente confermato ed ampliato dagli artt. 3 e 13 della legge n. 53.
La fruibilità da parte del padre è concessa anche nel caso di decesso della madre adottiva o affidataria (lavoratrice dipendente, autonoma o non lavoratrice), e di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Si confermano pertanto le disposizioni di cui alla circ. 182 del 4.8.97, punto 10.1, par. b).
2) al congedo parentale (astensione facoltativa) per i minori che, al momento dell’affidamento o dell’adozione, non abbiano superato i 12 anni di età.
Per tale tipo di congedo sono da ritenere applicabili, anziché le disposizioni della lett. b) dell’art. 39 quater della legge 476/98, le norme della legge n. 53 dell’8.3.2000 (in vigore da data precedente a quella di entrata in vigore della Convenzione), le quali prevedono, per adozioni o affidamenti in generale -nazionali ed internazionali- limiti di età del bambino più ampi (12 anni) rispetto a quelli previsti dall’art. 39 quater (6 anni). Si rimanda, quindi, a quanto stabilito con circ. n. 109 del 6.6.2000, punti 1.2 e 1.3, anche in merito ai criteri applicativi, riguardanti il riconoscimento dell’indennità (pari al 30% della retribuzione).
Pertanto, sul punto specifico si dispone:
a) per le domande di congedo parentale (astensione facoltativa) relative ad adozioni o affidamenti intervenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000 devono essere applicate, come per quelle relative ad adozioni e affidamenti intervenuti dal 28.3.2000, le disposizioni della legge n. 53/2000, che introducono oltre che limiti di età del minore diversi da quelli delle leggi n. 476/98 e n. 903/77, come accennato al punto 2), nuovi criteri per il riconoscimento della indennità.
Di conseguenza, a partire dal 28.3.2000, data di entrata in vigore della legge n. 53, l’indennità per astensione facoltativa spetta a prescindere dalle condizioni di reddito del richiedente entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato tra i 6 i 12 anni di età (2), per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i due genitori o affidatari di sei mesi.
b) Le domande per il congedo di maternità/paternità indennizzabile all’80% nei primi tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, relative ad adozioni o affidamenti avvenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000, non accolte o tenute in sospeso nell’attesa della entrata in vigore della Convenzione, potranno essere accolte a condizione che il/la richiedente si sia effettivamente astenuto dal lavoro nel periodo richiesto, sia pure ad altro titolo (ad es. per aspettativa, ferie, ecc.), titolo da modificare previa presentazione di dichiarazione del datore di lavoro circa la modifica del titolo e le conseguenti rettifiche delle registrazioni aziendali (libri paga, ecc.) anche ai fini del conguaglio con i contributi.
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(1) Le disposizioni dell’art. 39 quater rinviano espressamente alla legge n. 903/77, la quale, come è noto, riguarda le lavoratrici dipendenti. Per quanto si riferisce alle lavoratrici autonome, artigiane, esercenti attività commerciale, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, la legge n. 546/87 riconosce “in caso di adozione o di affidamento preadottivo… l’indennità di maternità… per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età”.
(2) Si sottolinea che il requisito della età (tra i 6 e i 12 anni) deve essere presente al momento dell’adozione o affidamento e non anche a quello di ingresso del minore in famiglia.
Allegato 1 (omesso)
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