Circolare INPS n. 98 del 06.08.2009

Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009
Circolare INPS n. 98 del 06.08.2009

SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971 a) Operai agricoli a tempo determinato. b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

PREMESSA
Si illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2009, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari

1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, è imposto, anche per l’anno 2009, l’aumento di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 12 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,10%.
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2009, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 26,77% mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 27,10%.

Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2009

Autorizzati entro il 30
dicembre 1995
Coefficienti di riparto

Aliquota Base
0,11%
0,004109

Quota Pensione
26,66%
0,995891

Totale IVS
26,77%
1,000000

Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto

0,11%
0,004059

26,99%
0,995941

27,10%
1,000000

2. Coltivatori diretti, mezzadri , coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 3,2 % verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2009

Classi

Classi di reddito settimanale

Reddito
settimanale
medio imponibile

Quota
Pensione

18,30% RM

Addizionale
Legge 233/90

2,00%RM

Addizionale
Legge 160/75

(€ 0,60 x 3)

Contributo
Totale

Fino a
€ 204,69

€ 204,69

€ 37,46

€ 4,10

€ 1,80

€ 43,36 (a)

Oltre € 204,69
Fino a
€ 272,92

€ 238,81

€ 43,71

€ 4,78

€ 1,80

€ 50,29 (a)

Oltre
€ 272,92
Fino a
€ 341,15

€ 307,04

€ 56,19

€ 6,15

€ 1,80

€ 64,14

Oltre
€ 341,15

€ 375,27

€ 68,68

€ 7,51

€ 1,80

€ 77,99

(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :
- € 51,03 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
- € 57,44 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995

3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato
Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2009, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 26,99% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n. 66 del 28 aprile 2009).
Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n.81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n.488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art.4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto del 13 maggio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26.05.2009) e valevoli per l’anno 2009, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2009.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2009, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2009, si devono utilizzare le seguenti modalità:

Contributo integrativo
E’ costituito dalla somma:
- dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 17,43;
- dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

Contributo base
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

Base IVS

0,005759

Quota Pensione

0,994241

Totale

1,000000


Allegatio in formato pdf dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2

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