Circolare INPS n.36 del 23.02.2016

Scioglimento del Patronato EASA

 

Sommario:

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 13 gennaio 2016, a seguito della deliberazione assunta in data 14 ottobre 2015 dal Consiglio di amministrazione del patronato EASA, ha disposto lo scioglimento di detto patronato, in quanto il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, in tema di diffusione sul territorio nazionale, nonché di quelli fissati in merito alla mole di attività finanziabile da realizzare e in materia di sedi all'estero, integra la fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, della medesima legge che elenca le fattispecie al verificarsi delle quali si deve provvedere allo scioglimento degli Istituti di patronato e alla nomina di un liquidatore. Si forniscono di seguito le relative istruzioni operative.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2016 (all. 1), con effetto dalla data del citato provvedimento, è stato sciolto l'Istituto di patronato e assistenza sociale EASA promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, la cui costituzione era stata approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 1971 ed il cui Consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 14 ottobre 2015, la cessazione dell'attività del patronato e la sua messa in liquidazione.

Per quanto sopra, il codice 4, corrispondente al citato patronato, non è più acquisibile.

Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere alla verifica dell'attività espletata dalle sedi locali del patronato, le strutture periferiche dell'Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la rilevazione dell'attività del disciolto patronato.

Il Patronato EASA, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, ha l'obbligo di dare comunicazione dell'avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l'estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Dovrà altresì restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.

Le strutture territoriali dell'Istituto avranno cura di cancellare il codice del patronato EASA in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di patronato, di notificare al domicilio dell'assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.

Gli operatori del Patronato EASA non potranno più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell'Istituto a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.


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