Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intercomunitari di beni
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 12 dicembre 2002
GU 298 del 20/12/2002
IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali
( Visto...)
Emana il seguente decreto:
Art. 1. - Periodicità degli elenchi
All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;
b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;
c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:
a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;
b) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
Art. 2. - Contenuto degli elenchi
All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 è così sostituito:
"5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2.500.000,00.
Art. 3. - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.
Art. 4. - Disposizioni finali
1. Le modifiche, relative alle modalità di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.
Art. 5. - Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
1. Titolo II, sezione I, note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, seconda alinea:
a) "2.b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";
b) "3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
c) "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
d) "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".
2. Titolo III:
a) Frontespizio (Mod. INTRA-2), primo periodo:
"Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.";
b) Sezione 1, Note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, secondo alinea:
a) "2.b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";
b) "3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
c) "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
d) "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".
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