Decreto direttoriale 18 Gennaio 2008

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 18 Gennaio 2008
GU 51 del 29/02/2008

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Visto...)
Adotta
il seguente decreto:

Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del gioco, che identifica univocamente la giocata;
c) concessionari dei giochi pubblici, i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) concorsi pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) concorso pronostici ippico, il nuovo concorso pronostici, di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) ippica nazionale, le formule di scommessa su base ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;
g) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sistema centralizzato, il sistema informatico centrale, organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo del gioco e la convalida delle giocate e delle vincite;
i) sistema del concessionario, la piattaforma tecnologica multicanale del concessionario, interconnessa con il sistema centralizzato e con il sistema del giocatore, per la raccolta a distanza del gioco;
j) titolare di sistema, il concessionario autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006,e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone del sistema per la gestione dei conti di gioco ed ha stipulato i contratti di conto di gioco con i giocatori;
k) vincite e/o rimborsi di fascia bassa, vincite e rimborsi il cui importo complessivo non è superiore all'ammontare massimo per il quale le disposizioni che disciplinano i flussi finanziari e gli adempimenti contabili riguardanti ciascuno dei giochi oggetto del presente decreto prevedono, con riferimento alle giocate raccolte presso i punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti di vendita stessi e la conseguente deduzione dall'incasso della raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare ad AAMS;
l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui importo complessivo è superiore a quello massimo della vincita e/o rimborso di fascia bassa;

Art. 2. Ambito di applicazione
1. Le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, fatto salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 5, anche:
a) ai concorsi pronostici sportivi;
b) alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
c) all'ippica nazionale;
d) al concorso pronostici ippico.

Art. 3. Soggetti ammessi
1. Hanno facoltà di esercitare la raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 2, con le modalità disciplinate dal presente decreto, i concessionari dei giochi pubblici titolari del diritto all'attivazione della rete di gioco sportivo a distanza o del diritto all'attivazione della rete di gioco ippico a distanza, previa verifica tecnico funzionale da parte di AAMS per il gioco a distanza.

Art. 4. Svolgimento del gioco
1. La partecipazione a distanza ai giochi di cui all'art. 2 è subordinata:
a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco che prevede espressamente le modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi indicate all'art. 5;
b) all'ottenimento, da parte del concessionario, ovvero del titolare di sistema terzo, dell'esplicito consenso del giocatore all'abilitazione del proprio conto di gioco allo svolgimento dei giochi di cui all'art. 2.
2. Il giocatore si identifica sul sistema del conces-sionario, ovvero del titolare di sistema terzo, e quindi sceglie il gioco al quale intende partecipare.
3. Il giocatore, connesso con il sistema del concessionario, richiede la giocata selezionandola sull'interfaccia di gioco, ovvero comunicandola al call center del concessionario stesso. La richiesta della giocata è irrevocabile.
4. Il concessionario, nel caso sussistano le condizioni, autorizza la giocata e ne dà comunicazione al sistema centralizzato. L'autorizzazione della giocata è irrevocabile. Qualora il concessionario neghi l'autorizzazione ne dà comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.
5. Il sistema centralizzato, nel caso sussistano le condizioni, convalida la giocata, attribuendole il codice univoco e dandone comunicazione al concessionario, che provvede:
a) alla immediata contabilizzazione sul conto di gioco, mediante la registrazione del codice univoco e degli elementi identificativi della giocata, nonché all'addebito del relativo importo, anche per il tramite del titolare di sistema terzo;
b) alla immediata comunicazione al giocatore.
6. La giocata convalidata non può essere annullata.
7. E' vietata la prenotazione della giocata.
8. La registrazione della giocata e del relativo esito sul sistema centralizzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
9. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore, tramite accesso al conto di gioco, la stampa, a titolo di promemoria, dei dati della giocata, incluso il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema centralizzato, il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato e del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore, nonché la dicitura: «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.».
10. Con apposito provvedimento di AAMS saranno stabilite, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità di effettuazione delle giocate a caratura con partecipazione a distanza.

Art. 5. Pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia bassa, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) provvede al corretto e immediato pagamento, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo;
b) comunica immediatamente al sistema centralizzato l'avvenuto pagamento della vincita.
2. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia alta, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) provvede alla immediata comunicazione al giocatore dell'esito stesso, dando evidenza della procedura di pagamento adottata;
b) comunica immediatamente al sistema centralizzato la richiesta di accredito della vincita e/o rimborso, assumendo l'impegno al corretto e puntuale pagamento della medesima, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo, entro e non oltre il terzo giorno successivo alla data dell'accredito da parte di AAMS sull'apposito conto corrente bancario del concessionario stesso; il concessionario può adottare termini di pagamento delle vincite e/o rimborsi di fascia alta più favorevoli ai giocatori, dandone preventivamente informazione impegnativa sul proprio sito.
3. Il concessionario, nonché l'eventuale titolare di sistema terzo, danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento adottate.

Art. 6. Flussi finanziari ed adempimenti contabili
1. Sono adottate le modalità di gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni, con riferimento ai medesimi giochi raccolti presso i punti di vendita.

Art. 7. Disposizioni finali
1. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

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