Rideterminazione dei termini connessi alla proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 7 aprile 2003
GU 83 del 09/04/2003
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
(Visto...)
Decreta:
Art. 1.
1. I termini del 17 aprile 2003, concernenti la decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali previsti dagli articoli 8, comma 3, terzo periodo, 9, commi 12, primo periodo e 17, terzo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo, 15, comma 5, secondo periodo, e 16, comma 2, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono prorogati al 17 maggio 2003.
2. Sono altresì rideterminati i termini contenuti, nelle seguenti disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27:
a) il termine del 24 aprile 2003 di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo, concernente il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, è prorogato al 23 maggio 2003;
b) il termine del 16 maggio 2003 di cui al comma 11, primo periodo, dello stesso art. 8, concernente la comunicazione da parte di società di persone e associazioni dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, è prorogato al 16 giugno 2003;
c) il termine del 16 settembre 2003 di cui al secondo periodo del medesimo comma 11 del citato art. 8, concernente il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, è prorogato al 16 ottobre 2003;
d) il termine del 18 aprile 2003 di cui all'art. 15, comma 8, concernente la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, è prorogato al 20 maggio 2003;
e) il termine del 21 aprile 2003 di cui all'art. 16, comma 4, concernente la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, è prorogato al 21 maggio 2003;
f) il termine del 31 ottobre 2003 di cui al comma 8, primo periodo, dello stesso art. 16, concernente la trasmissione dell'elenco delle liti pendenti per le quali è stata presenta la domanda di definizione, è prorogato al 30 novembre 2003;
g) i termini del 31 luglio 2004, di cui al secondo ed al quarto periodo dello stesso comma 8 del medesimo art. 16, concernenti, rispettivamente, la sospensione delle liti fiscali, nonché il deposito della comunicazione della regolarità della domanda di definizione, sono prorogati al 16 ottobre 2004.
3. Il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 dell'art. 5-quinques del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è prorogato al 26 maggio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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