Integrazione dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interdirettoriale 7 novembre 2008
GU 281 del 01/12/2008
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(Visto ...)
Decretano:
Art. 1.
Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) ''Soggetto incapiente'': soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facoltà del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente»;
b) all'art. 5, comma 1, lettera c), dopo le parole «oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le seguenti: «o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni»; le parole «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie»;
c) all'art. 6, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti nel caso di non conformità ai requisiti di cui all'art. 5».
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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