Decreto interdirettoriale 8 giugno 2005

Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto interdirettoriale 8 giugno 2005
GU 154 del 05/07/2005

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
di concerto con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione è effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli già oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tali soggetti, nel caso di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'immatricolazione, producono copia dell'attestato di pagamento modello F24 - ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993 o dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 46, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per le imprese esercenti attività nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, rappresentanti accreditate dalle case costruttrici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.
1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario;
c) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto;
d) la data dell'acquisto.
2. Nel caso di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario di cui all'art. 1, comma 1, precedente l'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale.
3. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione o dell'esportazione;
c) la data dell'acquisto;
d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione.

Art. 3.
1. La comunicazione di cui all'art. 2 può essere effettuata alternativamente:
a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D, secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione;
b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato o elettronica, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) la data di ricezione della comunicazione;
b) il protocollo attribuito alla comunicazione in forma di stampato cartaceo o di file all'atto della ricezione della stessa.
3. Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.

Art. 4.
1. L'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri, riscontrata la presenza, nell'archivio informatico, dei dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, procede all'immatricolazione.
2. L'assenza nell'archivio informatico dei dati di cui al comma precedente non consente all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri di procedere all'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° settembre 2005.

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