Decreto interministeriale 1 febbraio 2008

Modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 1 febbraio 2008
GU 80 del 04/04/2008

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1. Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell'incentivo
1. A coloro che nel corso dell'anno 2007 effettuano la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», nonché a coloro che provvedono alla demolizione di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1», a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, è riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento di trasporto pubblico locale della durata di una annualità, purché non risultino intestatari di altri veicoli registrati.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1 si intende per trasporto pubblico locale quello limitato al comune di residenza, domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale.

Art. 2. Modalità di conseguimento dell'incentivo
1. L'interessato per ottenere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale deve presentare un'apposita istanza, secondo il modello allegato al presente decreto, disponibile anche sul sito internet www.finanze.gov.it. All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:
1) il certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;
2) la copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;
3) la copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.
2. L'istanza deve essere presentata direttamente ovvero inviata, con lettera raccomandata A/R, all'ente individuato dalla convenzione di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

Art. 3. Attività di controllo dei requisiti per il riconoscimento del beneficio
1. L'ente incaricato, di cui all'art. 2 del presente decreto, verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del rimborso con i propri strumenti informatici e, nel tempo massimo indicato nella convenzione prevista nel successivo comma 4, provvede all'invio del rimborso dell'abbonamento all'indirizzo comunicato dal richiedente, ovvero al bonifico bancario nel caso di comunicazione delle coordinate bancarie.
2. Le somme dovute a titolo di rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale sono imputate al capitolo 3871, entro il limite di euro 380.000,00. Le spese sostenute dall'ente di cui al comma 2 dell'art. 2 per la gestione delle procedure di rimborso degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale sono imputate al capitolo 3518, nel limite di euro 72.000,00.
3. L'erogazione delle somme è automaticamente interrotta nel caso di superamento delle disponibilità finanziarie previste nel capitolo 3871. Di tale eventualità sarà data adeguata pubblicità sul sito informatico www.finanze.gov.it e sul sito dell'ente a cui è affidato il servizio e a mezzo di comunicati stampa.
4. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente incaricato del servizio di rimborso, scelto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per il prezzo che per la qualità della prestazione, sono regolati da apposita convenzione, che verrà pubblicata sul sito informatico www.finanze.gov.it, da stipularsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Allegato
Vedere allegato a pag. 6 della G.U.

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