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Decreto interministeriale 11 febbraio 2003

Nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni."
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 11 febbraio 2003
GU 53 del 05/03/2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Vista...)
Decreta:

Art. 1. - Nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare
1. E' approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
2. Il modello di cui al comma 1 è composto dal frontespizio nonché dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Art. 2. - Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www. agenziaentrate.it
2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente decreto.
3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Art. 3. - Modalità di presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'art. 1 è presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione può essere effettuata, in via alternativa:
a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento;
c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l'invio telematico.
2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 è effettuata secondo le specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. l contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonchè copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 4. - Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive
1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato
Vedere modelli da pag. 18 a pag. 26 della G.U.

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