Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 22 aprile 2008
GU 107 del 08/05/2008
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1.
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica è determinato in euro 20,00.
2. L'importo di cui al comma 1 è riscosso dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
Art. 2.
1. Il Ministero dell'interno, tramite il sistema di emissione della carta d'identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse ed i relativi versamenti.
2. I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di ................. corrispettivo per il rilascio di n. ............. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.
3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede altresì trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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