PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!

Decreto interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti
Ministero della giustizia
Decreto interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87
GU 107 del 09/05/2002

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( Visti...)
Adotta
il seguente regolamento:.

Art. 1.
1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Art. 2.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:
a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:
a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Art. 5.
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 6.
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS