Decreto interministeriale 25 febbraio 2008 , n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 25 febbraio 2008 , n. 74
GU 90 del 16/04/2008

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1. Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2. Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 3. Modello F24 riferito al singolo subappalto
1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.

Art. 4. Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 5. Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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