Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interministeriale 31 Gennaio 2008
GU 52 del 01/03/2008
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. - Attribuzione del credito da parte del sostituto d'imposta
1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), spettante a partire dall'anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato art. 23 e hanno attestato l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
2. Il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.
3. Il credito di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno 2007 è richiesto dagli aventi diritto al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente. Qualora la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativa al periodo d'imposta 2007 (CUD/2008) sia stata rilasciata da un sostituto d'imposta diverso da quello che eroga i redditi nell'anno 2008, la richiesta del credito è effettuata previa consegna della predetta certificazione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'attribuzione del credito è subordinata all'attestazione da parte degli aventi diritto dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il predetto credito è attribuito nell'anno 2008 dai sostituti d'imposta in unica soluzione utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga, ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire in unica soluzione la completa attribuzione del predetto credito, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.
Art. 2. - Determinazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi
1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del TUIR spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1 è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
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