Assegno per il nucleo familiare
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 4 aprile 2005
GU 129 del 06/06/2005
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1.
1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge può essere, altresì, inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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