Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 10 aprile 2007, n. 60
GU 107 del 10/05/2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizione di libero professionista
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;».
Art. 2. - Destinatari
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.».
Art. 3. - Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».
Art. 4. - Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
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