Decreto ministeriale 18 marzo 2008

Disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva del 6%, prevista dal comma 49 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 18 marzo 2008
GU 79 del 03/04/2008

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1. Applicazione dell'imposta sostitutiva per le società controllate che partecipano al consolidato nazionale
1. Le società controllate aderenti al regime del consolidato nazionale possono ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 128 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), esercitando l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 6 per cento, di cui al comma 49 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF97, RF98 ed RF99 del «Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir»" del modello di dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF98 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 128 del citato testo unico.
3. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento in unica soluzione del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e produce effetti a partire dall'inizio dello stesso periodo d'imposta.
4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, facendo riferimento, in tal caso, all'ammontare complessivo delle differenze residue risultanti dai righi delle successive dichiarazioni dei redditi corrispondenti a quelli indicati nel comma 2 e procedendo al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Art. 2. Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soci della società che ha optato per la trasparenza fiscale delle società di capitali.
1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata dai soci della società soggetta al regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 dello stesso articolo.
2. L'opzione è effettuata autonomamente da ciascun socio, assoggettando a imposta sostitutiva l'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF91, RF92 ed RF93 del «Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione» del modello di dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 115 del citato testo unico.
3. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1.

Art. 3. Applicazione dell'imposta sostitutiva per l'ente o società controllante che ha optato per il consolidato mondiale
1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi, dalla società o ente controllante aderente al regime del consolidato mondiale per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili, risultanti dal bilancio delle controllate non residenti, degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento indicati all'art. 1, comma 2, che, in assenza di opzione per la stessa imposta sostitutiva, sarebbero oggetto di riallineamento ai sensi del citato art. 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1.

Art. 4. Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soggetti che intendono optare per il consolidato nazionale, mondiale o per la trasparenza fiscale.
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 3 si applicano anche alle società controllate, all'ente o società controllante e ai soci di società che optano, rispettivamente, per il consolidato nazionale, per il consolidato mondiale ovvero per la trasparenza fiscale, con effetto dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Art. 5. - Cessazione dei regimi di consolidamento o di trasparenza
1. L'interruzione o il mancato rinnovo della tassazione consolidata ovvero per trasparenza, i cui effetti decorrono dai periodi d'imposta successivi a quello in cui ha effetto l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non danno diritto alla restituzione dell'imposta versata.
2. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

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