Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 124
GU 148 del 26/06/2002
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonché i dati catastali identificativi dell'area;
b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, se dovuta;
4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Art. 2.
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Art. 3.
1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Art. 4.
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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