Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 86

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 86
GU 106 del 08/05/2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Vista...)
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1. - Rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.

Art. 2. - Imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
2. L'imposta sostitutiva indicata nel comma 1 rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3. - Effetti fiscali
1. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
2. A decorrere dall'esercizio di cui al comma 1, le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore dei beni.
3. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000 riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime; in caso di versamento rateale dell'imposta, il credito d'imposta è attribuito in misura pari alla quota parte della rata pagata e per tali beni non sono dovute le residue rate. L'ammontare dell'imposta sostitutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate.
4. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel primo periodo del comma 3 i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2001 e l'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile a detti beni è computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4. - Saldo attivo di rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 di tale legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Se le predette ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.

Art. 5. - Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 6. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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