Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 20 marzo 2007
GU 76 del 31.03.2007 - SO n. 90
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. - Approvazione degli indicatori di normalità economica
1. Gli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, previsti dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono approvati nei termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.
1-bis. Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruità coincide con il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, con il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
Art. 2. - Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa
1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) rotazione del magazzino;
c) durata delle scorte;
d) valore aggiunto per addetto;
e) redditività dei beni mobili strumentali.
2. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti:
a) valore aggiunto per addetto;
b) redditività dei beni strumentali mobili.
3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.
Art. 3. - Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo
1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) resa oraria per addetto;
c) resa oraria del professionista.
2. La definizione degli indicatori di cui al comma 1, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota
metodologica contenuta nell'Allegato 2 al presente decreto.
Art. 4. - Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica
1. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia ai fini degli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
2. Gli indicatori di normalità economica, approvati con il presente decreto, sono altresì utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14.
Art. 5. - Ambito applicativo e decorrenza
1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d'imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 56 del S.O.
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