Decreto ministeriale 22 luglio 2002

Criteri generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto ministeriale 22 luglio 2002
GU 209 del 06/09/2002

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Decreta:

Art. 1. - Requisiti
1. Gli accertamenti di cui all'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:
a) requisiti soggettivi:
a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG;
a2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo;
a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente;
b) requisiti oggettivi:
b1) la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività
dell'impresa committente;
b2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi
informativi in ordine a:
a) durata dei contratti di lavoro;
b) orario di lavoro giornaliero;
c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività).
3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa deve allegare all'istanza, presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle premesse, una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:
a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causa);
b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

Art. 2. - Disposizioni finali
1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di mensa intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.
2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG ordinaria o straordinaria effettuato dall'azienda committente.
3. Le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'efficacia della delibera CIPI del 3 agosto 1993, citata nelle premesse, cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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