Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi. (11A13067)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 28 settembre 2011
GU 232 del 05/10/2011
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1
Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:
1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea;
8. Messico;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.
Art. 2
La lista di cui all'articolo precedente include, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:
1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
10. Bonaire;
11. Sint Eustatius;
12. Saba.
Art. 3
L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetta a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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