Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 3 marzo 2008
GU 65 del 17/03/2008
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto ...)
Decreta:
Art. 1. Applicazione dell'imposta sostitutiva
1. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono essere recuperate a tassazione, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili, mediante assoggettamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
2. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC. L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o l'intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi. Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro relativo ai beni immateriali (rigo EC4).
3. In deroga al precedente comma, se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Con riguardo all'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.
4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento.
5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte delle differenze di valore complessivamente ricomprese nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della
determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.
Art. 2. Effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
1. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all'applicazione dell'imposta sostitutiva produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, si considera effettuata l'opzione per la disciplina. A partire dalla stessa data, opera l'eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.
2. Nel caso in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva abbia ad oggetto le differenze di valore riguardanti i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi siano realizzati in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione, il costo fiscale di detti beni è ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dopo il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la parte delle quote costanti già recuperate a tassazione ai fini dell'IRAP, in correlazione alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile, agli effetti dell'IRAP relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
4. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 34, ottavo periodo, dell'art. 1, della legge finanziaria 2008, assoggettando in tutto o in parte le riserve e gli utili gravati dal vincolo di disponibilità all'imposta sostitutiva dell'uno per cento ivi prevista, la successiva applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze di valori non comporta comunque la restituzione della suddetta imposta dell'uno per cento.
Art. 3. Versamento e disciplina dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.
2. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
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