Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 31 gennaio 2003, n. 98
GU 103 del 06/05/2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. - Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali
1. Le società sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla società sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di età.
Art. 2. - Utilizzo dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali
1. Alle società sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal periodo di pagamento dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto lo sgravio contributivo in forma capitaria di Euro 516,46 (pari a un milione di lire), in quote mensili, fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato. L'agevolazione si applica, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, riconosciuta per ogni preparatore atletico, a favore delle società indicate al medesimo articolo 1, è concessa, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 3. - Richiesta di riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali
1. Per il riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, le società sportive indicate all'articolo 1, presentano la richiesta entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro, di cui al medesimo articolo 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al CONI.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contiene:
a) dati relativi alla società richiedente: codice fiscale, ragione sociale, sede legale e domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
b) dati relativi al rappresentante: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza e domicilio fiscale (se diverso dalla residenza);
c) dati relativi ai giovani calciatori e ai preparatori atletici: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, data di stipula del contratto di assunzione, tipologia del contratto stipulato, reddito di lavoro dipendente corrisposto o da corrispondere, per l'anno di imposta, sulla base del contratto di lavoro stipulato.
3. In caso di assunzioni effettuate in date diverse le società sportive possono presentare, semprechè sia rispettato per ognuna delle assunzioni il predetto termine di trenta giorni, un'unica richiesta di benefici.
4. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le società sportive presentano la richiesta di cui al comma 1 nei trenta giorni successivi a detta data.
Art. 4. - Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici
1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 3, il CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione. A parità di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorità alle richieste con data di assunzione più remota.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI, verificata la completezza e la regolarità delle stesse e accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, comunica alle società richiedenti l'importo utilizzabile per i benefici da ciascuna richiesti, tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al comma 1. Se la richiesta di riconoscimento dei benefici è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge o se risultano esauriti i fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta giorni, il diniego dei benefici.
3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti a saldo relativi ai periodi di imposta di riferimento, le società utilizzano il credito d'imposta e i benefici contributivi, con le modalità previste nell'articolo 2.
4. L'incompleta compilazione della richiesta dei benefici, impedisce il riconoscimento dei medesimi, salvo che la società calcistica richiedente, invitata dal CONI a regolarizzare la richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non ottemperi entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta.
5. Il CONI comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle società ammesse ai benefici, nonchè l'avvenuto esaurimento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, al fine di consentirle l'emanazione di un apposito avviso.
6. Il CONI fermo restando la propria responsabilità, in ordine alla procedura prevista nel presente articolo, può delegare l'espletamento della stessa alla Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed il suo contenuto all'Agenzia delle entrate.
Art. 5. - Controllo e regolazione contabile del credito d'imposta
1. Alla regolazione contabile per le minori entrate generate dalle compensazioni, concernenti l'utilizzo del credito d'imposta, effettuate dai beneficiari in sede di versamento unificato di imposte e contributi previdenziali, nei limiti della disponibilità finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento alla contabilità speciale n. 1778 «fondi di bilancio» dell'apposita struttura di gestione prevista dall'articolo 1 del decreto n. 183 del 22 maggio 1998.
2. Ai fini del controllo, la suddetta struttura di gestione trasmette con cadenza mensile al CONI, l'elenco dei soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1.
Art. 6. - Controllo e regolazione contabile dello sgravio contributivo e della riduzione dei contributi previdenziali
1. Ferma restando la disponibilità finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), il CONI, sulla base delle quote determinate in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalità dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, forma un elenco dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi e della riduzione dei contributi previdenziali, dandone contestuale comunicazione con gli estremi dei dati identificativi e dei relativi importi all'ENPALS, secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti dei due Enti.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono determinati esclusivamente sulla base delle richieste di cui all'articolo 3 ed in conformità all'ordine di priorità formato dal CONI è trasmesso, sulla base di apposita rendicontazione, all'ENPALS.
3. L'ENPALS comunica al CONI, gli estremi dei soggetti beneficiari degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali che hanno commesso violazioni alla normativa contributiva nei periodi di contribuzione in cui gli sgravi sono fatti valere. In tali casi il CONI revoca le agevolazioni previste.
4. Alla regolazione contabile degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dell'ENPALS quale rimborso degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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