Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 6 Febbraio 2008
GU 52 del 01/03/2008
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. Soggetti beneficiari
1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa. Si intendono rivendite di generi monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 che, oltre all'attività di rivendita di generi di monopolio, svolgano in via prevalente altre attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, si applica il credito d'imposta previsto nei successivi commi da 228 a 232 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.
Art. 2. Spese agevolabili e importo massimo del beneficio
1. Sono agevolabili le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 1.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.
3. In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.
Art. 3. Presentazione dell'istanza
1. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'istanza dovrà comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della condizione di cui al successivo art. 7.
Art. 4. Concessione del credito di imposta
1. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.
2. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.
3. Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.
Art. 5. Utilizzo del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione.
2. Il credito d'imposta spettante è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
Art. 6. Controlli e revoca del beneficio
1. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Art. 7. Regola de minimis
1. Il credito di imposta in applicazione della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non può essere cumulato con altri sostegni de minimis se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi.
2. Il credito d'imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.
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