Decreto ministeriale 7 febbraio 2003

Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 7 febbraio 2003
GU 35 del 12/02/2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13, comma 5, e all'art. 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6 dei provvedimenti del 14 marzo 2001 del direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale agevolato, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, può essere presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 2.
1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è di euro 28.405.129 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Al fine di fruire del credito di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, prima dell'effettuazione dell'investimento che dà diritto al medesimo credito, fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 3, quarto periodo,
3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter, e 1-sexies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, può essere inoltrata negli anni successivi una nuova istanza prima dell'effettuazione dell'investimento; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 3.
1. L'Agenzia dell'entrate istituisce nuovi codici tributo per i crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare dei relativi crediti d'imposta, compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. Con decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, del capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del direttore dell'Agenzia delle entrate, è comunicato l'avvenuto definitivo esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione dei crediti d'impresa di cui agli articoli 1 e 2.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione di tali crediti è comunque sospesa per sessanta giorni a decorrere dalla medesima data. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti i dati da indicare nelle istanze di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione. In sede di prima applicazione, l'istanza prevista dall'art. 2, comma 2, è presentata anche per gli investimenti effettuati nel periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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