Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 8 giugno 2007
GU 139 del 18/06/2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1. - Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di seguito: "beneficiari") sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Il requisito della titolarità di uno dei contratti di cui al comma 1 deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In deroga alla disposizione di cui al precedente periodo possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, è concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.
4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per "PC" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi:
a) un'unità centrale e unità disco rigido interno;
b) una scheda di gestione dell'audio e del video;
c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) un lettore CD Rom o DVD;
e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete).
5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.
6. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4.
7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.
Art. 2. - Modalità di conseguimento del contributo
1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa nelle forme previste all'art. 3, comma 1.
2. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro.
3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.
5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario.
6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei rivenditori un apposito sito internet nel portale www.tesoro.it, attraverso cui i rivenditori devono dichiarare l'adesione all'iniziativa denominata "PC per i Co.Co.Co.", fornendo gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo. I rivenditori già iscritti ad analoghi progetti possono richiedere di aderire all'iniziativa utilizzando l'apposito foglio elettronico predisposto sul predetto sito.
2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti vendita devono esporre la vetrofania riportante il logo dell'iniziativa, reso disponibile sul sito di cui al comma 1.
3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria area riservata sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, il numero di codice fiscale dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione e il numero di partita IVA del datore di lavoro. Ricevuto l'assenso alla vendita ed acquisito il modulo di dichiarazione firmato dal beneficiario, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo e la data dello scontrino fiscale emesso.
4. L'operazione di cui al comma 3 è automaticamente inibita in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo, nonché in caso di cumulo con le analoghe iniziative "VolaconInternet" (progetto PC ai giovani) e "Un c@ppuccino per un PC", già promosse dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A fronte di ogni vendita effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo praticata, nei limiti delle disponibilità del Fondo rese note sul sito di cui al comma 1. I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai rivenditori, secondo le indicazioni da essi fornite all'atto dell'adesione all'iniziativa, mediante bonifico su conto corrente bancario ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.
Art. 4. - Attività del Dipartimento del Tesoro e degli organismi esterni di collaborazione
1. Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento del tesoro si avvale, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per quanto concerne le seguenti attività:
a) costituzione e gestione della banca dati dei beneficiari previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di codice fiscale;
b) realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'accettazione della richiesta di adesione dei rivenditori, previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita IVA;
c) supporto per le attività di monitoraggio dell'andamento dell'intervento e di controllo a campione di una quota non inferiore al cinque per cento delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari;
d) calcolo e predisposizione del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5;
e) realizzazione e gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
f) gestione di un "call center" per l'assistenza tecnico-operativa ai rivenditori.
2. Il Dipartimento del tesoro assicura, previa stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.A., il pagamento del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5.
3. Il Dipartimento del tesoro, nell'ambito dell'intervento di cui al presente decreto svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) controllo, con il supporto di SOGEI, della regolarità delle transazioni effettuate dai rivenditori, nonché verifica della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per i beneficiari mediante controlli su un campione non inferiore al cinque per cento dei beneficiari;
b) monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilità del Fondo.
Art. 5. - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6. - Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi all'attuazione dell'intervento sono a carico del Fondo nella misura massima del tre per cento delle sue disponibilità.
2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione dei contributi.
3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro, previa presentazione di fattura, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere sulle somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7. - Revoca del contributo
1. Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, revoca il contributo e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria. Il contributo viene altresì revocato nel caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi