Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese
Decreto Presidente Repubblica 23 luglio 2004, n. 247
GU 233 del 04/10/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visto...)
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società.
Art. 2. - Cancellazione dell'impresa individuale
1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:
a) decesso dell'imprenditore;
b) irreperibilità dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.
5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.
6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 3. - Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice
1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e
nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 4. - Imprese artigiane
1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.
3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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