Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta
Decreto Presidente Repubblica 28 novembre 2002, n. 298
GU 12 del 16/01/2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visto ...)
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegni postali ordinari";
b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.".
Art. 2.
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:
"1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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