Provvedimento Agenzia Entrate 15 dicembre 2004

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Provvedimento Agenzia Entrate 15 dicembre 2004
GU 302 del 27/12/2004

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.
1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2004, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta spettante dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), dello stesso testo unico nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.
1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.
1.4. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili, dalla sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti e dalla sezione V, concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.
1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.6. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale è prevista dall'art. 44, mentre il regime di tassazione dei dividendi trova la sua disciplina negli articoli 47, 59 ed 89 del
citato testo unico.
Le predette modifiche hanno comportato da un lato l'eliminazione del credito d'imposta e dall'altro l'applicazione di una differente modalità di tassazione dei dividendi in relazione alla titolarità o meno di una partecipazione qualificata. Pertanto, a partire dagli utili percepiti dal 1° gennaio 2004, le persone fisiche che possiedono una partecipazione non qualificata subiranno una tassazione alla fonte a titolo d'imposta e non riceveranno più la presente certificazione.
Inoltre, l'attuale sistema di tassazione dei redditi di capitale prevede l'equiparazione agli utili dei proventi relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e b), del citato testo unico, nonché dei contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza e degli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico. Di conseguenza, si è reso necessario inserire nello schema di certificazione una nuova sezione atta a raccogliere i predetti dati.
Poichè le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, il nuovo regime di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione della possibilità di beneficiare del credito d'imposta, si rendono applicabili in relazione ai dividendi incassati nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. La presenza dei dati relativi all'ammontare degli utili sui quali calcolare il credito d'imposta nello schema di certificazione è necessaria al fine di consentire il rilascio della stessa anche ai soggetti percettori con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina per il periodo d'imposta ancora in corso alla data del 1° gennaio 2004, fatte salve in ogni caso le disposizioni introdotte dall'art. 40 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)

Disciplina normativa di riferimento:
legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato
(omesso)
Vedere da pag. 61 a pag. 66 della G.U.

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