Provvedimento Agenzia Entrate 29 marzo 2007

Disciplina dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'articolo 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Provvedimento Agenzia Entrate 29 marzo 2007
GU 86 del 13/04/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone:

Art. 1.
1. Con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, di cui all'art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, il contribuente comunica i dati e le notizie di cui al successivo comma 3 alla Direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione, redatta in carta libera, è effettuata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative di cui al punto 1 sono state realizzate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa.
3. La comunicazione deve contenere:
a) i dati identificativi, il domicilio fiscale, la sede dell'amministrazione e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;
b) l'elenco, in ordine cronologico, degli atti di disposizione, raggruppati per tipo di azione o titolo, con indicazione, per ciascuno degli atti stessi, dei seguenti dati ed informazioni:
- data dell'atto di disposizione;
- azione o titolo quotato oggetto di disposizione;
- classificazione dell'azione o titolo quotato tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante e data di sua prima iscrizione in bilancio, intendendosi per tale la data della operazione di acquisizione;
- numero delle azioni o dei titoli quotati oggetto di disposizione;
- tipologia dell'atto realizzativo;
- corrispettivo complessivo percepito per effetto dell'atto di disposizione;
- ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata;
- dati identificativi della controparte;
ovvero
l'anzianità dei titoli ceduti nonché l'importo dei dividendi percepiti in relazione a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio;
c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
4. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, le minusvalenze e la differenze negative realizzate sono fiscalmente indeducibili.
5. Nel caso in cui il termine per l'effettuazione della comunicazione, previsto al precedente punto 2, sia antecedente alla data del 15 novembre 2007, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tale data con le modalità previste al citato punto 2.
6. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta a partire da quello in cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la comunicazione prevista nei precedenti punti è inoltrata, per ciascuno dei predetti periodi d'imposta, entro il termine di cui al punto 2 ovvero entro il termine di cui al punto 5 del presente provvedimento, coerentemente con le ipotesi ivi previste.

Motivazioni.
L'art. 5-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Con la medesima norma è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate emani apposito provvedimento per stabilire i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa.
Ciò al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia.
(omissis)

Normativa di riferimento.
Art. 5-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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