Provvedimento Agenzia Entrate 7 marzo 2007

Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività
Provvedimento Agenzia Entrate 7 marzo 2007
GU 60 del 13/03/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
Dispone quanto segue:

Art. 1. - Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 21 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti i seguenti indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività per i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività:
1) rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi e l'ammontare dei componenti negativi dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
2) rapporto tra il volume d'affari e il totale degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
3) valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
4) costi per il personale.

Art. 2. - Individuazione dei settori economici omogenei per l'applicazione degli indicatori
1. Gli indicatori di cui all'art. 1 sono individuati con particolare riferimento ai seguenti settori economici aggregati, secondo la classificazione Atecofin 2004:
agricoltura, caccia e relativi servizi [01];
preparazione del cantiere edile; edilizia e genio civile [45.1; 45.2];
installazione dei servizi in un fabbricato [45.3];
lavori di completamento degli edifici [45.4];
noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore [45.5];
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione [50];
intermediari del commercio [51.1];
commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco [51.2; 51.3];
commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale [51.4];
commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami; commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature [51.5; 51.8];
commercio all'ingrosso altri prodotti [51.9];
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati [52.1];
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento; commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio [52.42; 52.43];
commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) [52.4 diversi dai precedenti];
alberghi; campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni [55.1; 55.2];
ristoranti [55.3];
bar [55.4];
attività immobiliari in conto proprio [70.1];
locazione di beni immobili [70.2];
attività immobiliare per conto terzi [70.3];
consulenza per installazione di sistemi informatici; realizzazione di software e consulenza informatica [72.1; 72.2];
elaborazione elettronica dei dati [72.3];
attività delle banche di dati; manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche; altre attività connesse all'informatica [72.4; 72.5; 72.6];
attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione [74.1];
attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici [74.2];
attività dei call center [74.86];
attività di servizi alle imprese [74 diversi dai precedenti]; attività ricreative, culturali e sportive [92];
servizi alle famiglie [93].

Art. 3. - Modalità applicative degli indicatori di coerenza
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori definiti con il presente provvedimento.
2. Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, con le medesime finalità di programmazione e indirizzo dell'attività di controllo di cui al comma precedente.

Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), definisce gli indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, da applicare, ai sensi del comma 20 del medesimo art. 1, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.
Gli indicatori individuati dal presente provvedimento mirano ad intercettare e limitare comportamenti fiscali irregolari consistenti nell'evasione dei ricavi e in frodi IVA, posti in essere da società la cui esistenza fiscale è di breve durata.
In conformità a quanto stabilito dal comma 22 del medesimo art. 1 della legge finanziaria 2007, è previsto che, nei confronti dei soggetti incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori definiti con il presente provvedimento, venga programmata una specifica attività di controllo sulla base di appositi criteri selettivi.
Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori indicatori aventi le medesime finalità di quelli oggetto di individuazione da parte del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)
b) Altre disposizioni:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali; articolo 1, commi 20, 21 e 22 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), sulla istituzione degli indicatori e il loro utilizzo ai fini della programmazione dell'attività di controllo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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