Provvedimento Agenzia Entrate 8 luglio 2005

Attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004
Provvedimento Agenzia Entrate 8 luglio 2005
GU 162 del 14/07/2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Istanza per il rilascio del certificato attestante che le entità di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, hanno scelto di essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.
L'istanza può essere presentata dai soggetti, non inclusi nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, ai quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diversi da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005:
gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, quali, in particolare, i comitati, le associazioni, le fondazioni;
le società semplici e i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ricomprese tra i soggetti equiparati alle società semplici le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
gli organismi di investimento italiani in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
i trust, costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attività commerciale, con la sede di amministrazione o l'oggetto principale dell'attività in Italia.
1.2. Modalità di presentazione dell'istanza.
L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.
1.3. Requisiti dell'istanza.
L'istanza deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:
A. nome e cognome o denominazione, domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto;
B. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale o del trustee;
C. domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;
D. comunicazione che il soggetto sceglie di essere trattato, ai fini del decreto legislativo n. 84 del 2005, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
E. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
che il soggetto è fiscalmente residente in Italia, ovvero che la sede di amministrazione del trust o l'oggetto principale dell'attività è situato in Italia;
che il soggetto è una entità diversa da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
la natura giuridica del soggetto;
gli estremi identificativi dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento;
F. sottoscrizione del rappresentante legale o negoziale o del trustee.
La mancata sottoscrizione è sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte della direzione regionale.
L'istanza può altresì indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte della direzione regionale.

2. Adempimenti dell'Agenzia delle entrate.
2.1. Termini e modalità di comunicazione.
La direzione regionale competente accoglie o respinge l'istanza e notifica il relativo provvedimento, scritto e motivato, all'interessato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza alla stessa direzione, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3. La notifica è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2.2. Accoglimento dell'istanza.
In caso di accoglimento dell'istanza, la direzione regionale competente dell'Agenzia delle entrate rilascia all'interessato, in unico originale, un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio, attestante che il soggetto ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

3. Validità dell'opzione.
3.1. Effetti e validità del certificato.
Il certificato rilasciato dall'Agenzia produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Il rilascio del certificato consente al soggetto di essere trattato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE, a condizione tuttavia che le circostanze e i presupposti in base ai quali è stato rilasciato il certificato da parte dell'Agenzia non si siano nel frattempo modificati.
In tale evenienza, il soggetto dovrà integrare l'istanza già prodotta, comunicando alla direzione regionale, con le modalità di cui al punto 1.2, tutti i mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto verificatisi successivamente alla presentazione dell'istanza.
3.2. Revoca del provvedimento di rilascio del certificato disposta dall'Agenzia.
Il provvedimento è revocato dall'Agenzia delle entrate ove, in sede di controllo, risulti:
l'insussistenza di fatti e circostanze dichiarati dal soggetto nell'istanza;
la sopravvenienza di fatti e circostanze influenti ai fini del rilascio del certificato.
3.3. Revoca del provvedimento di rilascio del certificato a richiesta dell'entità.
La revoca può essere disposta dall'Agenzia a richiesta del soggetto, il quale comunica:
il venir meno dei presupposti per il rilascio del certificato;
che non intende più essere trattato come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
3.4. Effetti della revoca.
Il provvedimento, d'ufficio o a richiesta, di revoca della validità del certificato è notificato al soggetto secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La validità del certificato cessa a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di revoca all'interessato. Il certificato originale rilasciato dall'Agenzia deve essere
restituito all'ufficio emittente entro quindici giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto ha altresì l'obbligo di dare immediatamente comunicazione della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve pagamenti di interessi.

4. Approvazione degli schemi di istanza e di certificato di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005.
4.1. Approvazione dello schema di istanza per il rilascio del certificato.
E' approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.
4.2. Approvazione dello schema di certificato.
E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto al punto 2.2 e riportato come allegato 2 al presente provvedimento, attestante che l'entità ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Motivazioni
La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 84 del 2005, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
A tal fine, stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione all'autorità competente del proprio Stato degli elementi informativi rilevati in occasione delle operazioni di pagamento di interessi.
L'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005 individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore.
Tra i soggetti rientra una categoria residuale di entità, definite al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005, cui è conferita la facoltà di esercitare l'opzione per essere trattate, ai sensi del comma 4, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
L'esercizio dell'opzione costituisce oggetto di apposita istanza, da presentare all'Agenzia delle entrate, la quale, in caso di accoglimento, rilascia un certificato. L'opzione inoltre può essere revocata dall'Agenzia delle entrate, d'ufficio o a richiesta dell'entità.
Il presente provvedimento dà attuazione al dispositivo contenuto nel citato art. 1, comma 4, che demanda al direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità da seguire per il rilascio e la revoca del certificato.

Riferimenti normativi:
a) disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, recante disposizioni sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»;
decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;
decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005;
b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)
c) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1
Vedere allegato alle pagg. 36 - 37 della G.U.

Allegato 2
Vedere allegato di pag. 38 della G.U.

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