Provvedimento Agenzia Entrate del 04.03.2024 (83793/2024)

Prot. n. 83793/2024




Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli

enti del Terzo settore ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

1° marzo 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla trasmissione

1.1 A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2023, i soggetti di cui all’articolo

1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 trasmettono

telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste dal medesimo

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024, con le modalità

stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9

febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente

provvedimento.

2. Termini delle trasmissioni

2.1 Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al

presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

2.2 Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali

effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il

4 aprile 2024.

3. Trattamento dei dati

3.1 L’Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 1.1 per fornire

assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini

delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato

D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da

parte del contribuente.

4. Correzione alle specifiche tecniche

4.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 al presente

provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia

delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

5. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi

alle erogazioni liberali

5.1 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 si applicano con riferimento alle

erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni

di cui al punto 9.1, lettera b), del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 si applicano a partire dalla data di pubblicazione

del presente provvedimento e fino alla data dell’8 aprile 2024.

6. Rinvio ai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate

6.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento vengono

confermate tutte le disposizioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e dal provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.

7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento

(UE) 2016/679 ed ha espresso il proprio parere nella seduta del 22 febbraio 2024.

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede

che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e

modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle

spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da

quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3

febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della

dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di

liberalità. In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo

Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), il citato decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 individuava quali enti tenuti alla

trasmissione dei dati le Onlus, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni

di volontariato, le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e

associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la

valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e

associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di

attività di ricerca scientifica.

Successivamente all’emanazione del citato decreto del 3 febbraio 2021, l’articolo

26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel modificare l’articolo 104 del decreto

legislativo n. 117 del 2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le

agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le

ONLUS e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico

del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”) e non più dopo l’autorizzazione della

Commissione europea.

Pertanto, a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo

in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di

volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024, in corso di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha ridefinito i criteri di individuazione dei

soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad

ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o

deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati

relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal

reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta

facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle

erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a

favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta

l’erogazione rimborsata.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per

la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione

dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018,

secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. Le

comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione

dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413. Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni

riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come

stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze 1° marzo 2024.

Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per

l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel

2023, nella dichiarazione precompilata.

Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente

provvedimento del 9 febbraio 2018.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma

1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento


Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;


Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 14;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 16-bis;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, commi 25 e 25-bis;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157;

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106;

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 ottobre 2021, n. 561;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018;


Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021;


Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024;


Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018;


Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 4 marzo 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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