Prot. n. 120748/2023
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese
sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1.1 La percentuale di cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022 è pari al 9,1514 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, in assenza di
rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità
di euro.
1.3 Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio
2022, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte
dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei
periodi di imposta successivi.
Motivazioni
Il comma 812 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito
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d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari
degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al
credito d’imposta.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre
2022, emanato ai sensi del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 6
maggio 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito
d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.
In particolare, il richiamato provvedimento dell’11 ottobre 2022 prevede che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate
dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito
d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3
del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse
stanziate (pari a 3 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle
istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese
agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle
istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di
3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 /
32.781.559) dell’importo del credito richiesto.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 aprile 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi