Accertamento dell?irregolare funzionamento dell?Ufficio provinciale di Lecce - Territorio
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
l?irregolare funzionamento dell?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio nel giorno 8 gennaio 2014.
In data 8 gennaio 2014, presso l?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio si ? verificato un guasto alle apparecchiature informatiche che ha impedito il regolare funzionamento sia dei Servizi catastali sia dei Servizi di pubblicit? immobiliare.
Pi? in dettaglio:
i Servizi ipotecari non hanno erogato alcun servizio in quanto il sistema informativo ha preso a funzionare solo dopo le ore 13:00 del predetto giorno;
i Servizi catastali hanno funzionato con grandissima difficolt?, in modo intermittente.
In ragione di ci? l?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio non ha funzionato regolarmente nel giorno sopra precisato.
In adempimento della disposizione di cui all?articolo 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, ? stato sentito il Garante del Contribuente per la Puglia il quale, con nota prot. n. 61/14 del 28 gennaio 2014, ha espresso parere favorevole all?emissione del decreto di irregolare funzionamento del predetto ufficio nella giornata dell?8 gennaio 2014.
a) Attribuzioni dei Direttori Regionali dell?Agenzia delle Entrate
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
? Statuto dell?Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1)
? Regolamento di Amministrazione dell?Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, c. 1) b) Riferimenti dell?atto
? Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (articolo 3) convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche
? Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (articolo 10, comma 1, lett. b)
Il presente atto, soggetto a pubblicit? legale, sar? pubblicato sul sito internet della Agenzia delle Entrate, in conformit? a quanto previsto dall?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.